Le Entrate allentano il divieto di edificabilità negli spazi pubblici
Pubblicato il 07 luglio 2009
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Nella risoluzione n. 170 del 3 luglio 2009 l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa l’applicazione, in sede di denuncia di successione, del criterio di valutazione automatica - ex articolo 34, comma 5, del “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni” - per le aree destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche, come verde pubblico e impianti sportivi attrezzati.
Nel documento si ricorda che il principio citato prevede che il potere di rettifica del valore degli immobili non possa essere esercitato se il valore dichiarato non è inferiore al valore catastale moltiplicato per i coefficienti individuati dalla norma (cosiddetta valutazione automatica).
In merito si spiega che:
- se l’area non é effettivamente destinata ad uso esclusivamente pubblicistico e, conseguentemente, sono possibili iniziative edificatorie private o promiscue, l’edificabilità del suolo non può essere esclusa in modo assoluto;
- secondo legge, relativamente alla denuncia di successione, non è applicabile il beneficio del criterio di valutazione automatica solo per le aree aventi destinazione edificatoria.
- ItaliaOggi, p. 28 – Sulle aree poteri di rettifica ampi – Rosati
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