Le assunzioni congiunte in agricoltura

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Ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 – come modificato dal D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 – le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di imprese, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse siano imprese agricole.

Prima di andare oltre diventa però necessario, ai fini dell’applicazione dell’istituto in questione, identificare i parenti ed affini fino al terzo grado, nonché definire i “gruppi di imprese” ed il “contratto di rete”.

Parentela e affinità

Sono parenti:

- di primo grado, i genitori ed i figli;

- di secondo grado, i nonni, i nipoti (figli dei figli) ed i fratelli;

- di terzo grado, i bisnonni, gli zii (fratelli dei genitori), i pronipoti (figli dei figli dei figli) ed i nipoti (figli dei fratelli).

L’affinità si acquisisce per mezzo del matrimonio con i parenti del proprio coniuge, per cui sono affini:

- di primo grado, i suoceri;

- di secondo grado, i cognati (solo i fratelli del coniuge e non il coniuge del cognato);

- di terzo grado, gli zii del coniuge, ecc.

Gruppo di imprese

I gruppi di impresa sono individuati dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., in forza del quale:

- sono considerate società controllate:
  
     - le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

     - le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

     - le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

- sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

Contratto di rete

Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009, convertito dalla Legge n. 33/2009, il contratto di rete è un accordo con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Le modalità per assumere

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 marzo 2014 sono state definite le modalità con le quali si può procedere alle assunzioni congiunte in agricoltura ed è stato chiarito che le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente sono effettuate al Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro per il tramite del modello Unilav.

Le comunicazioni devono essere effettuate:

- in caso di gruppi di impresa, dall'impresa capogruppo;

- per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, dal proprietario.

Le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado e le imprese legate tra loro da un contratto di rete, devono, invece, individuare un soggetto con specifico accordo, o nel contratto di rete stesso, il quale sarà il soggetto incaricato tenuto alle comunicazioni di legge.

In tal caso, l'accordo deve anche essere depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

La modulistica

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile, attraverso il portale "Cliclavoro", il modulo per effettuare le comunicazioni relative alle assunzioni congiunte in agricoltura, con Decreto Direttoriale n. 85 del 28 novembre 2014.

Con nota prot. n. 1471 del 4 dicembre 2014, lo stesso Ministero ha fornito le modalità operative sulla compilazione e trasmissione della relativa modulistica ed ha, innanzitutto, chiarito che, in via generale, le comunicazioni dei rapporti di lavoro concernenti le c.d. "assunzioni congiunte in agricoltura" vanno effettuate secondo le modalità di trasmissione di tutte le comunicazioni obbligatorie individuate con il D.I. 30 ottobre 2007.

In pratica il citato Decreto Direttoriale ha aggiornato i modelli unificati introducendo alcune modifiche al Modello Unilav che, per le assunzioni congiunte, viene denominato "UNILAVCong".

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato dai datori di lavoro e dai soggetti abilitati per inviare comunicazioni di assunzione, trasformazione, cessazione, proroga di lavoratori dipendenti, utilizzati congiuntamente da più datori di lavoro.

Rispetto al modello UNILAV, la novità più importante è rappresentata da una nuova sezione, denominata "Altri datori di lavoro", che consentirà di indicare un numero variabile di datori di lavoro.

Altre novità sono:

- l'introduzione, per ciascun datore di lavoro, del "Codice CIDA" rilasciato dall'INPS;

- l'inserimento del luogo di conservazione del contratto.

A partire dal 7 gennaio 2015, nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà disponibile un'applicazione web denominata "UNILAV-Congiunto" attraverso la quale sarà possibile comunicare l'instaurazione e la cessazione di un rapporto di lavoro che riguardi lavoratori assunti congiuntamente per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso più imprese agricole, oltreché le variazioni (proroga e trasformazione).

Il sistema permetterà, inoltre, di rettificare e annullare comunicazioni precedentemente effettuate.

Tali comunicazioni verranno messe a disposizione, attraverso il canale di cooperazione applicativa dell’INPS e delle Regioni.

Le obbligazioni

Visto il comma 3-quinquiese, art. 31, D.Lgs. n. 276/2003, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro istaurato congiuntamente.


Norme e prassi 

D.Lgs. n. 276/2003, art. 31

D.I. 30 ottobre 2007

D.L. n. 5/2009, art. 3, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 33/2009

D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto del 27 marzo 2014

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale n. 85 del 28 novembre 2014

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 1471 del 4 dicembre 2014
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