L'avvocato non può insinuare, nelle difese, la scorrettezza del giudice

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34821 dell'8 settembre 2009, ha confermato la condanna per calunnia impartita dai giudici di merito nei confronti di un avvocato che, in un atto di opposizione a precetto intimato per il pagamento dell'assegno di mantenimento, aveva accusato il magistrato della separazione di essere compiacente con l'altra parte. Iniziativa, questa, giudicata dai giudici di legittimità come certamente non funzionale al corretto e legittimo espletamento della difesa tecnica. Secondo la Corte, infatti, l'avvocato difensore può considerarsi “esente da responsabilità soltanto se la sua prestazione professionale a tutela dell'interesse del cliente non esorbiti dai limiti consentiti dalla legge e sia rigorosamente funzionale al corretto ed onesto mandato conferitogli”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 16 – Giudice compiacente? L'accusa costa la calunnia - Alberici

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