L'avviso che precede il termine per le osservazioni del contribuente
Pubblicato il 25 luglio 2009
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Con la pronuncia 244 del 24 luglio 2009, non ancora rintracciabile nella “Gazzetta Ufficiale” della Corte Costituzionale, ferma al n. 29 del 22 luglio, la Consulta dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 (rubricato “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”), comma 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nella parte in cui impone agli uffici del Fisco – una volta rilasciata la copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ad opera degli organi di controllo – la non emanazione dell’avviso di accertamento prima che decorrano i 60 giorni entro cui il contribuente può comunicare osservazioni e richieste, benché non siano previste sanzioni di nullità in caso di mancato rispetto del termine da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Secondo il testo incriminato, infatti, “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.
Non prevedere una specifica sanzione in caso di inosservanza del termine da parte del Fisco non pone la norma in contrasto con la Carta fondamentale.
Alessia Lupoi
- Il Sole 24 Ore, p. 24 – Accertamento valido anche se prematuro – Se. Tro.
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