Lavoro sportivo, un quaderno dai commercialisti

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Lavoro sportivo, un quaderno dai commercialisti

La riforma del lavoro sportivo, attuata con il Decreto legislativo n. 36/2021, ha subito già ulteriori interventi modificativi che ha reso difficile districarsi nel quadro normativo anche perché i primi chiarimenti amministrativi sono arrivati alla fine del mese di ottobre 2023 (circolare Inail n. 46 e Circolare Inps n. 88) e che comunque non hanno dipanato tutti i dubbi.

Dunque, in tale panorama, va segnalato un contributo arrivato dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti dal titolo “Il lavoratore sportivo alla luce della riforma del settore e dei decreti correttivi”.

Si tratta di un quaderno operativo dedicato al commercialista del lavoro chiamato ad applicare le norme del lavoro sportivo. Il lavoro è reso più utile con schemi illustrativi e riepilogativi e riepiloga i tratti caratterizzanti la nuova disciplina del lavoratore sportivo, che si caratterizza per il superamento della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico.

Lavoro sportivo: normativa e istruzioni

Come detto, la base di partenza per il nuovo lavoro sportivo è il D.lgs. n. 36/2021, a sua volta modificato dal D.lgs. n. 163/2022 (correttivo), dal DL n. 198/2022 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, e dal D.lgs. n. 120/2023 (correttivo bis).

Le circolari pubblicate in materia dagli enti di previdenza e assistenza sociale sonio:

Superata la distinzione tra professionismo e dilettantismo

Si è detto del superamento della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico che comporta come la prestazione sportiva a titolo oneroso sia sempre qualificata come lavoro, a prescindere dal settore di appartenenza e dall’ammontare dell’importo percepito, rimanendo escluse solo le prestazioni di volontariato rese a titolo gratuito.

Tuttavia, permane la suddivisone tra professionismo e del dilettantismo per identificare l’area delle società sportive con scopo di lucro (professionistiche) e quelle senza scopo di lucro (dilettantistiche).

Il rapporto di lavoro dei professionisti

Nella nuova disciplina del lavoro sportivo lato professionistico, vige una presunzione di lavoro subordinato per gli atleti che svolgono l’attività in via principale, fondata sull’intensità del rapporto e non sulla soggezione gerarchica.

Infatti, nel settore professionistico, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

ATTENZIONE: Qui il riferimento è agli atleti e non agli allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, come nella passata regolamentazione.

Però la presunzione viene meno quando la prestazione sportiva oggetto del contratto di lavoro, anche se a carattere continuativo, non supera le 8 ore settimanali, oppure 5 giorni nel mese, ovvero 30 giorni nell’anno.

Inoltre, si esclude la presunzione anche:

  • se l’attività viene svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • se lo sportivo non sia contrattualmente vincolato alla frequenza di sedute di preparazione o di allenamento.

La Guida pratica di Edotto

Sulle novità nel lavoro sportivo Edotto ha pubblicato un’utile guida. Scarica la Guida: Lavoro sportivo: cosa cambia con la riforma

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