Dall'Inail la mappa di obblighi e adempimenti per il lavoro sportivo
Pubblicato il 30 ottobre 2023
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La riforma del lavoro sportivo è un cantiere sempre aperto. Operativo dal 1° luglio 2023, il quadro regolatorio del nuovo lavoro sportivo è ora sotto la lente delle Amministrazioni deputate a chiarire le modalità di attuazione degli adempimenti.
In questo senso si è mosso l’Ispettorato nazionale del lavoro, che si è espresso con la circolare del 25 ottobre 2023, n. 2, come integrata dalla nota del 26 ottobre 2023, n. 460, ed ora anche l’INAIL che, con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, ha chiarito come e chi si applica la tutela assicurativa.
La poderosa circolare dell’Inail, che consta di ben 27 pagine e che è stata emessa su preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre a tratteggiare contenuti e finalità di riforma (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120), fornisce le istruzioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori per i quali opera la copertura assicurativa.
L’Istituto assicurativo individua termini e modalità per l’invio della denuncia di iscrizione con specifico riferimento ai committenti e i datori di lavoro tenuti ad assicurare, dal 1° luglio 2023, i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico.
Quali sono i lavoratori soggetti tutelati dall’assicurazione Inail? Come calcolare i premi assicurativi da versare? Come e quando assolvere ai relativi adempimenti?
Di seguito le risposte dell’Inail.
Lavoratori soggetti e no all’assicurazione Inail
Il primo passo da fare è chiarire quali lavoratori dello sport sono tutelati, per eventuali infortuni, dall’Inail e quali ne sono invece esclusi.
Per chiarezza di esposizione e maggiore utilità, si sintetizza in una tabella la mappa degli obblighi assicurativi vigenti dal 1° luglio 2023, secondo le indicazioni fornite dall’Inail con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023.
Categorie di lavoratori soggetti o esclusi dall’assicurazioni Inail
Categorie di lavoratori |
Assicurazione Inail |
Note |
Lavoratori subordinati sportivi del settore professionistico NOVITÀ Lavoratori subordinati sportivi del settore dilettantistico |
SI |
Rientrano in tale definizione - l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara (elenco delle figure “tipizzate” di lavoratori sportivi che, come sottolinea l’Inail, non può considerarsi esaustivo delle figure di lavoratore sportivo) che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato; - ogni altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo e a favore degli stessi soggetti, le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Non rientrano in tale definizione - i tesserati che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale; - i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. |
Atleti assunti con contratto di apprendistato |
SI |
La tutela dell’Inail per tutti gli apprendisti discende anche dalla disciplina previgente (articolo 42, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e articolo 4, comma 1, n. 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). |
NOVITÀ Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile) |
SI |
Come ha evidenziato l’Inail, non si tratta di lavoratori sportivi in quanto le mansioni di carattere amministrativo-gestionale sono espressamente escluse dalla definizione di lavoratore sportivo. A tali lavoratori prima della riforma non si applicava la tutela dell’Inail. Dal 1° luglio 2023 gli stessi sono assicurati obbligatoriamente all’Inail se: - l’oggetto della collaborazione è l’attività amministrativo-gestionale; - il rapporto di collaborazione si concretizza in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa) (articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile); - la collaborazione è resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP; - il collaboratore non è un professionista obbligatoriamente iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali che fornisce l’attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione. |
Prestatori di lavoro occasionale |
SI |
Per essere oggetto di tutela Inail le prestazioni occasionali: - devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; - devono essere destinate a Associazioni e Società sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, associazioni benemerite e Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.a. |
Collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409, comma 1, n. 3, codice di procedura civile e articolo 2, comma 2, lettera d), decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) |
NO |
Non rientrano nella tutela assicurativa Inail le collaborazioni coordinate e continuative di cui: - all’articolo 409, comma 1, n. 3, codice di procedura civile se l’oggetto della collaborazione non è un’attività amministrativo-gestionale; - all’articolo 2, comma 2, lettera d), D.lgs. n. 81 del 2015 (collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289). In tali casi si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 2895 e relativi provvedimenti attuativi. Tali soggetti sono pertanto assicurati con polizze private (articolo 34, comma 3, D.lgs. n. 36 del 2021). |
Sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari |
NO |
Sono assicurati obbligatoriamente con polizze private (articolo 51, legge 27 dicembre 2002, n. 289) |
Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche |
NO |
Non sono soggetti a assicurazione Inail sia se prestano l’attività in qualità di volontari sia se prestano l’attività in qualità di lavoratori sportivi |
Personale dei Gruppi sportivi militari, dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato |
NO |
Si applica la specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza |
Lavoratori sportivi autonomi (articolo 2222 codice civile)
|
NO |
Non sono soggetti all’assicurazione Inail i lavoratori sportivi che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera. L’Inail ha chiarito che è da considerare autonomo anche il lavoro sportivo prestato dagli atleti nei settori professionistici in presenza di almeno uno dei tre requisiti richiesti dall’articolo 27 perché siano oggetto di contratto di lavoro autonomo . Inoltre, dal 1° luglio 2023 viene meno la tutela assicurativa dell’Inail per i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive. Continuano a essere esclusi dalla tutela dell’Inail - i maestri di sci e le guide alpine, iscritti negli appositi albi professionali regionali (articolo 3, legge 8 marzo 1991, n. 81 e articolo 4, legge 2 gennaio 1989, n. 6), che esercitano l’attività come soci di società o associati in scuole, trattandosi anche in questo caso di lavoratori autonomi - gli infortuni occorsi agli atleti professionisti per l’attività svolta a favore delle squadre nazionali (esempio squadra nazionale di calcio) e quindi per la Federazione di appartenenza, in quanto le prestazioni che l’atleta professionista svolge per la propria Federazione sono state ricondotte dalla giurisprudenza all’ambito del rapporto di lavoro autonomo. |
Volontari |
NO |
Non sono prestazioni di lavoro sportivo |
Come calcolare il premio assicurativo
Chiarita la platea degli assicurati, l’Inail si sofferma sui criteri di determinazione dei premi assicurativi.
Per i lavoratori subordinati sportivi, in attesa dell’adozione di un nuovo decreto interministeriale anche il concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, l’Inail fa presente che si applica decreto interministeriale 21 novembre 2022.
Lo stesso decreto va preso in considerazione per le collaborazioni amministrativo-gestionali per le quali il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
Di seguito i riferimenti tariffari per le diverse figure di lavoratori.
Categoria |
Riferimento tariffario |
Atleti con contratto di lavoro subordinato |
Voce 0590 della gestione Industria delle Tariffe dei premi (decreto interministeriale 27 febbraio 2019), con tasso medio di tariffa 79,00‰ |
Tecnici con contratto di lavoro subordinato
|
Istruttori sportivi: voce 0610 della gestione Industria delle Tariffe dei premi, con tasso medio di tariffa 9,00‰ Allenatori, maestri e selezionatori: voce 0590 della gestione Industria delle Tariffe dei premi, con tasso medio di tariffa 79,00‰ |
Direttori di gara nel settore professionistico |
Voce 0590 della gestione Industria delle Tariffe dei premi, con tasso medio di tariffa 79,00‰. |
Tesserati
|
Se non rientrante tra le categorie prima indicate, l’individuazione della voce di tariffa è effettuata sulla base della descrizione delle stesse indicata dal soggetto assicurante nella denuncia di iscrizione o di variazione. |
Collaborazioni amministrativo-gestionali |
Voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi, con tasso medio del 5,00‰, che comprende anche l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici. |
Come e quando assolvere agli adempimenti
I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, non titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.
L’Inail considera tempestive, se presentate entro il 30 novembre 2023, le nuove denunce di iscrizione e le denunce di variazione per i già titolari di codice ditta e posizione assicurativa attiva che denuncino nuovi rischi.
I soggetti già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024.
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