Lavoro sportivo: subordinato o autonomo?

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Lavoro sportivo: subordinato o autonomo?

Dal 1° luglio 2023 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo recate dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La riforma ridisegna tutele e obblighi del lavoratore sportivo, ora estesi anche al settore dilettantistico, un settore quest'ultimo che conta, secondo gli ultimi dati CONI, ben 110.000 associazioni e società sportive affiliate per oltre 350 discipline praticate.

Soffermiamoci sui contratti di lavoro sportivo e sulle loro particolarità.

Contratti di lavoro sportivo

A disciplinare il lavoro sportivo è il Titolo V del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articoli da 25 a 38. In particolare, per quanto qui di interesse, le norme a cui far riferimento sono:

  • l’articolo 27 per il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici;
  • l’articolo 28 per il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo;
  • l’articolo 30 per l’apprendistato sportivo;
  • l’articolo 37 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

A corollario, si citano l’articolo 25 che contiene la definizione di lavoratore sportivo e l’articolo 26 che reca le regole comuni applicabili ai contratti di lavoro subordinato sportivo nei settori professionistici e nell'area del dilettantismo.

Tipologie di contratto di lavoro sportivo

Nei settori professionistici e nell'area del dilettantismo possono essere stipulati i seguenti contratti di lavoro sportivo:

  • contratto di lavoro subordinato, che può anche contenere l'apposizione di un termine finale;
  • contratti di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, codice di procedura civile);
  • contratti di apprendistato nelle tre tipologie comunemente conosciute, vale a dire: l’apprendistato di primo livello, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato professionalizzante, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale, cd. apprendistato di secondo livello; l'apprendistato di alta formazione e ricerca cd. apprendistato di terzo livello .

Contratto di lavoro subordinato sportivo

Pur condividendo regole comuni di base, il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e nell'area del dilettantismo soggiace ad una importante diversità di fondo. Vediamo quale.

Settori professionistici

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Si rientra invece nell’alveo del contratto di lavoro autonomo qualora ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  • l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  • la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Area del dilettantismo

Nell'area del dilettantismo, invece, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se il committente presenta tutti i seguenti requisiti:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

NOTA BENE: Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della riforma dello sport (decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40), all’esame del Parlamento per il prescritto parere, eleva da 18 a 24 ore settimanali la durata massima delle prestazioni oggetto del contratto, prevista nell’ambito dei requisiti in base ai quali il rapporto si presume di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, anziché di lavoro dipendente.

La diversa natura del contratto di lavoro, subordinato o autonomo, determinerà le diverse tutele previdenziali e assistenziali applicabili (articolo 35) nonché il diverso trattamento assicurativo contro gli infortuni e malattie professionali applicato (articolo 33).

Apprendistato sportivo

Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare:

  • contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (articolo 43, D.lgs. n. 81/2015);
  • contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (articolo 45, D.lgs. n. 81/2015);

Al termine del periodo di apprendistato il contratto si risolve automaticamente.

NOTA BENE: Lo schema di decreto legislativo correttivo innanzi citato prevede che, per gli atleti sportivi, il limite minimo di età per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sia pari a 14 anni in luogo di 15 anni.

Le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante (articolo 44, comma 1, primo periodo, D.lgs. n. 81/2015) nel limite minimo di età di 15 anni, fermo restando il limite massimo dei 23 anni.

Collaborazione di carattere amministrativo-gestionale

Un cenno finale va dedicato alle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale rese in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP che la riforma fa rientrare nell’ambito di applicazione delle collaborazioni di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile laddove ne ricorrano i presupposti.

Dal loro ambito lo schema di decreto legislativo correttivo esclude le attività di carattere amministrativo-gestionale rese nell’ambito di una professione per il cui esercizio i soggetti devono essere iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti dai rispettivi ordini professionali.

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