Lavoro. Primi chiarimenti sulle novità del Dl Semplificazioni
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 17 febbraio 2012
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Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 2/2012, del 16 febbraio, ha offerto alcuni chiarimenti operativi in merito alle misure semplificative per cittadini e imprese contenute nel Dl Semplificazioni (n. 5/2012), in vigore dal 10 febbraio.
In particolar modo, la Direzione ispettiva del Dicastero ha puntualizzato le più importanti novità in materia di interdizione anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.
Riguardo ai provvedimenti in materia di astensione anticipata per le lavoratrici madri, il Dl Semplificazioni ha previsto il passaggio delle competenze dalle Direzioni territoriali del lavoro alle Asl. Quest’ultime saranno così chiamate a portare a termine tutta la procedura di interdizione, compresa l’adozione del provvedimento finale di astensione. Al fine di consentire ai competenti servizi delle Asl di acquisire tutte le competenze necessarie in materia, il Ministero specifica che il passaggio dell’attività procedimentale di rilascio dei provvedimenti di interdizione dal lavoro per “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose”, scatterà dal 1° aprile 2012. Le Dpl continueranno ad emanare tali provvedimenti fino al 31 marzo prossimo.
Per quanto riguarda la compilazione del Durc, il Ministero ha sottolineato come il Dl Semplificazioni abbia “normativizzato” alcune indicazioni interpretative già offerte dalla stessa Direzione generale. Nello specifico, ha ribadito che:
- la nozione di omessa registrazione “si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione”;
- la nozione di infedele registrazione “si riferisce alle scritture dei dati… diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate”.
Trattandosi di indicazioni già in precedenza offerte, quest’ultime non vanno ad interferire con le modalità applicative delle sanzioni in materia di LUL. Pertanto, le stesse rimangono inalterate; nel senso che restano oggetto di diffida obbligatoria, compresa quella riguardante l’infedeltà delle registrazioni.
Rispetto alla punibilità per le omesse registrazioni si applicherà una sola sanzione per ciascun mese di riferimento e in base al numero dei lavoratori interessati a prescindere dal numero delle omissioni contenute nel Lul.
Altra significativa modifica apportata dal decreto oggetto di analisi da parte della circolare ministeriale n. 2/2012 è quella relativa alla responsabilità solidale negli appalti. Due sono le novità che riguardano la responsabilità che vincola committenti, appaltatori e subappaltatori a rispondere solidalmente per gli adempimenti fiscali, contributi e retributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto. Dal punto di vista retributivo, emerge che la solidarietà comprende “le quote di Tfr in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”, mentre viene espressamente escluso dal vincolo di solidarietà “qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
APPROFONDIMENTO
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 26 - Domanda all'Asl per il congedo di maternità - Caiazza - www.anclsu.com
- ItaliaOggi, p. 29 - Sanzioni civili senza solidarietà - Cirioli - www.anclsu.com
- lavoro.gov.it – Decreto Semplificazioni
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