Lavoro occasionale in agricoltura. UNILAV omesso? No alla trasformazione

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Lavoro occasionale in agricoltura. UNILAV omesso? No alla trasformazione

Il decreto Pnrr novella la disciplina del Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), modificando il regime sanzionatorio con specifico riferimento alle ipotesi di lavoro irregolare.

Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri)

Con il duplice intento di semplificare l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura e di assicurare ai prestatori le tutele del rapporto di lavoro subordinato, la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 342-354, legge 29 dicembre 2022, n. 197):

  • ha disposto, dal 1° gennaio 2023, il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale (CPO) per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura;
  • ha introdotto, per il biennio 2023-2024, in via sperimentale, il Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri).

LOAgri e istruzioni operative emanate

L’INPS ha emanato solo a fine 2023 le (prime) indicazioni amministrative sulla disciplina del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) (circolare n. 102 del 12 dicembre 2023).

Indicazioni che, a distanza di pochi giorni, sono state oggetto di precisazioni da parte dello stesso Istituto (messaggio n. 4688 del 28 dicembre 2023).

Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota n. 462 del 20 gennaio 2023) ha aggiornato il modello UNILAV inserendo, nella tabella contratti, il nuovo codice H.03.03 “Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”, che i datori di lavoro agricolo devono selezionare nella comunicazione di instaurazione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro.

Cosa è il LOAgri

Per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (LOAgri) si intendono le attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore e con riferimenso al singolo anno civile.

Tali prestazioni devono essere rese esclusivamente da:

  • disoccupati, vale a dire soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego;
  • percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Assegno di inclusione (e Reddito di cittadinanza fino alla sua abrogazione);
  • beneficiari di CIGO, CIGS, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
  • pensionati (pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata), con esclusione dei titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi;
  • detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.

Il limite di 45 giornate è riferito al singolo anno civile e riguarda il singolo lavoratore.

Inoltre, il contratto LOAgri può essere stipulato per una durata fino a 12 mesi.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro agricolo, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale è tenuto, dopo aver acquisito dal lavoratore un'autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti legittimanti l’assunzione

  • a inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria di assunzione UNILAV;
  • a consegnare copia della comunicazione al lavoratore (articolo 1, decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152).

NOTA BENE: Il datore di lavoro può inviare una sola comunicazione, pur essendo il contratto eseguibile nel limite di 45 giornate annue per singolo lavoratore.

L’INPS ha evidenziato che, nella comunicazione obbligatoria, i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere arrivare a 12 mesi.

Al riguardo lo stesso Istituto fornisce il seguente esempio:

Comunicazione UNILAV riferita all’assunzione con contratto LOAgri di un soggetto disoccupato e completamente inattivo durante il mese di gennaio 2023

Data di inizio del rapporto di lavoro 1° febbraio 2023

Data di fine 31 gennaio 2024

Il datore di lavoro deve tenere conto delle possibili giornate di lavoro effettuabili nei due periodi contrattuali che cadono in ciascun anno civile e che non possono essere superiori:

  • a 45 giorni per il periodo 1° febbraio 2023 – 31 dicembre 2023;
  • a 27 giorni per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024.

ATTENZIONE: Nella comunicazione resa con modello UNILAV i datori di lavoro agricolo dovranno selezionare il codice H.03.03.

L'iscrizione nel Libro unico del lavoro dei lavoratori OTDO può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile sulla base delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva.

Sanzioni per LOAgri irregolare

Fino al 1° marzo 2024, si prevedeva la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ipotesi di superamento del limite di durata di 45 giornate annue (per singolo anno civile e per singolo lavoratore).

Inoltre, si disponeva l’applicazione di una sanzione, a carico del datore di lavoro, da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata in cui si fosse accertata una violazione consistente

  • nell’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono prestare LOAgri;
  • nella violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego,

fatta salvo il caso in cui le violazioni fossero conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

Cosa cambia con il decreto Pnrr

Veniamo ora alle novità del decreto Pnrr (articolo 29, comma, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19), in vigore dal 2 marzo 2024.

La disposizione in parola modifica la disciplina sanzionatoria approntata dalla legge di Bilancio 2023 nel seguente modo.

Dal 2 marzo 2024 si prevede che la sanzione della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applichi nel caso in cui il rapporto di lavoro occasionale, oltre a superare il limite di durata di 45 giornate annue, sia stato oggetto di comunicazione obbligatoria.

Pertanto l'omessa comunicazione UNILAV non comporta la stabilizzazione del  rapporto di lavoro occasionale

Resta la sanzione a di importo da 500 euro a 2.500 euro a carico del datore di lavoro che impiega soggetti diversi da quelli da quelli che possono prestare LOAgri,

Tale sanzione, fatta salva l’esimente dell’autocertificazione non veritiera, non è più calcolata per ogni giornata di violazione, ma per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, risultando di fatto attenuata.

La sanzione continua a non essere soggetta a diffida (articolo 13, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).

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