Lavoratori subordinati irregolari Sanzioni civili
Pubblicato il 14 luglio 2016
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L’art. 22, D.Lgs. n. 151/2015, ha escluso, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l’aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla Legge n. 183/2010.
Con circolare n. 129 del 13 luglio 2016, l’INPS ha chiarito che, quindi, dal 24 settembre 2015 le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari” saranno quelle previste dalla lettera b), art. 116, Legge 388/2000.
La nuova modalità di calcolo sarà applicata:
- a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, anche se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data;
- a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre.
Rimborsi
Stante quanto sopra, chiarisce la circolare INPS, hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno versato somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la Legge n. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella suddetta misura.
Il rimborso va richiesto attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.
- eDotto.com – Edicola del 18 marzo 2016 - INPS Interessi per contributi – Schiavone
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