Lavoro: le novità nella legge Milleproroghe 2016

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Lavoro: le novità nella legge Milleproroghe 2016

Il c.d. Decreto Milleproroghe 2016 (D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015 - recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”) è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016.

Si illustrano di seguito le novità in materia di lavoro che sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione, ovvero il 26 febbraio 2016.

Ticket licenziamento

Ai sensi dell’art. 2, comma 31, Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. Legge Fornero), nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Il comma 34 del medesimo articolo prevedeva l’esclusione dall’obbligo del versamento del c.d. ticket licenziamento, per il periodo 2013 - 2015, nei seguenti casi:

  1. licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  2. interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

per cui dall’1 gennaio 2016 il ticket era dovuto anche nei casi di specie.

Grazie al nuovo art. 2 quater della Legge n. 21/2016 le suddette esclusioni sono prorogate a tutto l’anno 2016 ma, salvo novità che dovessero intervenire, dal 2017 il ticket licenziamento dovrà essere applicato anche per i licenziamenti nei cambi di appalto e per le chiusure dei cantieri edili.

Contratto di solidarietà

Sempre l’art. 2 quater della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2016, stabilisce che per i contratti di solidarietà difensivi di tipo “A” per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1, D.L. n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 863 del 19 dicembre 1984), stipulati prima dell’entrata in vigore del Testo Unico degli Ammortizzatori Sociali (D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015) e, quindi, prima del 24 settembre 2015, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.

A tal proposito si rammenta che la norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa per cui, anche per l’anno 2016 (come già per gli anni 2014 e 2015), l’integrazione per i contratti di solidarietà difensivi di tipo “A”, è fissata nella misura del 70%, della retribuzione persa.

Part-time per i pensionandi

Il comma 3, art. 2 quater, Legge n. 21/2016, proroga da 60 a 90 giorni il termine entro cui - ai sensi del comma 284 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) - va emanato il Decreto Interministeriale (del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che dovrà stabilire le modalità per il ricorso al lavoro a tempo parziale dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed ora - grazie alla novella legislativa - anche esclusive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Si ricorda che tali lavoratori potranno ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40% ed il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro stesso, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Inoltre, l’integrazione economica percepita dal prestatore di lavoro non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non sarà assoggettata a contribuzione previdenziale.

Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa sarà riconosciuta, infine, la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

 

                                                                   Quadro delle norme

  D.L. n. 726/1984, convertito dalla Legge n. 863/1984

  Legge n. 92/2012

  D.Lgs. n. 148/2015

  Legge n. 208/2015

  D.L. n. 210/2015 convertito dalla Legge n. 21/2016

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