Lavoro irregolare, doppio versamento per la sanatoria
Pubblicato il 16 giugno 2020
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
In caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, oltre al contributo forfettario di 500 euro, da versare prima della presentazione della domanda, bisogna aggiungere il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo verrà fissato da un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggi non ancora adottato.
Quest’ultimo versamento può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al momento della convocazione le ricevute di entrambi i pagamenti dovranno essere esibite dal datore di lavoro.
I chiarimenti sono stati forniti dal Ministero dell’Interno, con le faq del 13 giugno 2020.
Lavoro irregolare, quando presentare la domanda di regolarizzazione?
La dichiarazione di regolarizzazione può essere presentata tutti i giorni, dalle ore 7:00 fino alle ore 22:00, dal 1° giugno al 15 luglio 2020. Non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica, accessibile dal sito del Ministero dell’Interno “https://nullaostalavoro.dlci.interno.it”.
Lavoro irregolare, chi può presentare la domanda di regolarizzazione?
La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che intende concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
Lavoro irregolare, quando e come versare il contributo forfettario?
Il versamento del contributo forfettario, pari a 500 euro per ciascun lavoratore, deve essere effettuato prima della presentazione della domanda, utilizzando il “modello F24 con elementi identificativi”. Il codice tributo da indicare è “REDT”. Inoltre, per ciascun lavoratore, nel campo “elementi identificativi”, deve essere indicato anche:
- il codice fiscale, ovvero, in mancanza, il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore;
- l’anno di riferimento, ossia il valore “2020”.
Si ricorda, al riguardo, che il mancato pagamento del contributo forfettario determina l’inammissibilità della domanda.
- edotto.com – Edicola del 10 giugno 2020 - Emersione rapporto di lavoro in nero, CdL abilitati – Bonaddio
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: