Lavoro festivo e turni continuativi: la Cassazione fa chiarezza

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Con l’ordinanza n. 21864 del 29 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema, molto dibattuto in giurisprudenza, della disponibilità del diritto al riposo nelle festività civili e religiose previste dalla legge n. 260 del 1949 e successive modifiche.

La decisione ribadisce che tale diritto, a differenza del riposo settimanale che è inderogabile, può essere oggetto di rinuncia da parte del lavoratore attraverso pattuizioni individuali o accordi collettivi. In particolare, la Corte ha evidenziato che, nei settori organizzati su turni continuativi, l’accettazione di schemi contrattuali che prevedono che la prestazione di lavoro copra i turni di 7 giorni di lavoro su 7 per 24 ore può legittimamente comportare lo svolgimento dell’attività anche nelle giornate festive, fermo restando il riconoscimento delle relative maggiorazioni retributive.

La pronuncia conferma così un orientamento volto a contemperare il diritto individuale al riposo con le esigenze organizzative tipiche dei settori caratterizzati da attività ininterrotte.

Fatti di causa: lavoratore sospeso per assenza ingiustificata

Il lavoratore dipendente di una società di telecomunicazioni aveva subito una sanzione disciplinare pari a 2 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per assenza ingiustificata nei giorni del 26 dicembre 2021 (Santo Stefano) e del 6 gennaio 2022 (Epifania), in corrispondenza delle festività infrasettimanali.

Il lavoratore riteneva, sulla base della giurisprudenza formatasi in ordine alla legge n. 260/1949 (modificata dalla legge n. 90/1954) e all’art. 30, comma 8, del CCNL Telecomunicazioni del 12/11/2020, di non essere tenuto ad aderire alla richiesta di rendere la prestazione lavorativa in occasione delle festività previste ex lege o dalla contrattazione collettiva, fatta salva la giustificazione di un impedimento

Il Tribunale di Torino gli aveva dato ragione, accogliendo la tesi secondo cui il diritto al riposo festivo non è derogabile in via generale dalla contrattazione collettiva se non con specifico mandato alle organizzazioni sindacali, e fatto salvo uno specifico accordo sul punto (la clausola contrattuale invocata dalla società datrice di lavoro non poteva valere come impegno del lavoratore a prestare attività nei giorni festivi, poiché mancava una sua consapevole e volontaria adesione).

La Corte d’Appello di Torino, invece, in riforma della decisione e accogliendo l'appello della società datrice di lavoro, aveva ritenuto che la clausola contrattuale sottoscritta dal lavoratore prevedesse espressamente l’obbligo di svolgere attività in regime di turni, con orario part-time di 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana, distribuiti su turnazioni a copertura dell’intero arco delle 24 ore, dal lunedì alla domenica. Tale organizzazione implicava, secondo i giudici, la volontà delle parti di comprendere nella prestazione anche le festività infrasettimanali.

La diversa interpretazione del Tribunale è stata giudicata non condivisibile, poiché non teneva conto del chiaro significato letterale della clausola. Inoltre, l’art. 30, comma 8, del CCNL distingue il lavoro festivo domenicale da quello dei turnisti, per i quali la festività rileva solo se coincide con il giorno di riposo settimanale o con altre festività riconosciute.

Ne conseguiva che, avendo accettato e sottoscritto lo schema di turnazione, il lavoratore si era obbligato a rispettare quelle scansioni temporali, con giorni di riposo stabiliti di volta in volta e non coincidenti con le festività del calendario ordinario. In tal senso, la clausola contrattuale, letta insieme a quella collettiva, attribuiva al datore di lavoro il potere di richiedere la prestazione anche nelle festività civili e religiose, in quanto coperte dal sistema di turnazione.

Lavoro festivo e riposo: cosa dice la Cassazione 

La Suprema Corte, nell’esaminare i motivi di ricorso, ha ribadito alcuni principi consolidati.

Disponibilità del diritto al riposo festivo

La legge n. 260/1949, pur riconoscendo al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione nelle festività civili e religiose, non preclude la rinunciabilità di tale diritto. Tale rinuncia può derivare sia da un accordo individuale con il datore di lavoro, sia da accordi sindacali stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito mandato (Cass. n. 29907/2021; Cass. n. 17383/2025).

Tale principio trova applicazione anche in ipotesi di festività di origine meramente contrattuale (come la festa del santo patrono).

La legge n. 260/1949  è completa e autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, il che esclude eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline.

Non confondibilità del riposo festivo con il riposo settimanale

È stato ribadito che il diritto al riposo settimanale è irrinunciabile e tutelato inderogabilmente. Diverso invece il riposo festivo, che può essere oggetto di pattuizioni.

Il D.Lgs. n. 66/2003, invece, disciolina il riposo settimanale e nulla aggiunge alla specifica disciplina sulle festività infrasettimanali.

Validità del contratto individuale "turnista"

Richiamando precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 29907/2021), la Corte ha affermato che l’accettazione da parte del lavoratore di uno schema contrattuale che prevede turni distribuiti su 7 giorni, 24 ore su 24, implica la consapevole disponibilità a prestare attività anche in coincidenza con festività infrasettimanali.

È sufficiente, ai fini della rinuncia al riposo festivo, il richiamo nel contratto individuale alla disciplina del CCNL che prevede turni su tutta la settimana, festività comprese. 

Interpretazione del CCNL

L’art. 30, comma 8, del CCNL Telecomunicazioni distingue il lavoro festivo (domenicale) da quello dei turnisti, per i quali i giorni di riposo festivo coincidono con le giornate di riposo settimanale secondo lo schema di turnazione.

Decisione della Cassazione

Concludendo, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della sanzione disciplinare comminata al lavoratore e condannandolo al pagamento delle spese processuali (€ 3.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre accessori di legge).

L’ordinanza, in sintesi

Sintesi del caso

Questione dibattuta

Soluzione della Corte di Cassazione

Un lavoratore di una società di telecomunicazioni è stato sanzionato per assenza ingiustificata nei giorni festivi infrasettimanali (Santo Stefano e Epifania).

Se il diritto al riposo nelle festività civili e religiose, previsto dalla legge n. 260/1949, sia inderogabile o se possa essere oggetto di rinuncia attraverso clausole contrattuali o accordi collettivi.

La Cassazione ha confermato che il diritto al riposo festivo è disponibile e può essere rinunciato tramite accordo individuale o collettivo. Nei settori con turni continuativi, l’accettazione di uno schema contrattuale su 7 giorni legittima il lavoro anche nelle festività, con diritto alle maggiorazioni retributive.

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