Lavoro autonomo qualificato come subordinato. Illegittimo il recesso senza contraddittorio
Pubblicato il 21 luglio 2017
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
E’ illegittimo il recesso per inadempimento intimato dal datore ad un lavoro autonomo, qualora – per effetto della riqualificazione del rapporto, da parte del giudice, quale subordinato – non sia stato rispettato il principio del contraddittorio di cui all'art. 7 Legge n. 300/1970. In tal caso, difatti, il recesso si qualifica come vero e proprio licenziamento disciplinare.
E’ quanto enuncia la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, accogliendo le ragioni di un autotrasportatore addetto alla consegna dei prodotti di una s.p.a., volte a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro con quest’ultima e la conseguente illegittimità del recesso intimatogli - da qualificarsi dunque come licenziamento - in assenza delle garanzie di contraddittorio di cui allo Statuto dei lavoratori.
Prova della subordinazione: conta la prestazione, non il contratto
La Corte Suprema ha innanzitutto confermato – secondo accertamento di merito tra l’altro incensurabile – l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, desunta essenzialmente da elementi decisivi emersi dall'esame dei contratti di natura autonoma e dalle testimonianze, tra cui: l’obbligo del lavoratore (nella specie, operante fuori sede) di effettuare visite quotidiane programmate dal datore; l’assenza di margini di scelta della clientela (parimenti indicata dal datore); l’utilizzo di strumenti forniti dallo stesso datore, come ad esempio l’automezzo per la consegna della merce.
Ciò che dunque rileva, ai fini dell’accertamento della subordinazione e quindi della concreta volontà iniziale o sopravvenuta delle parti – precisa in tale sede la Sezione lavoro, con sentenza n. 17160 del 12 luglio 2017 – è l’effettiva attività oggetto della prestazione e le modalità in cui essa si svolge, non il nomen iuris del contratto.
Ciò detto, la natura subordinata della prestazione lavorativa in questione, comporta inevitabilmente l’applicazione delle norme di cui alla Legge n. 300/1970 (e le relative garanzie di cui agli artt. 7 e 18), quanto al contestato recesso per inadempimento del lavoratore.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: