Lavoro accessorio, i non imprenditori

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Lavoro accessorio, i non imprenditori

L’INPS, con messaggio PEI n. 8628 del 2 febbraio 2016, ha fornito interessanti chiarimenti in materia di lavoro accessorio.

Questa volta l’attenzione dell’Istituto si è soffermata sulla definizione di committenti imprenditori e liberi professionisti, per i quali il D.Lgs. n. 81/2015 ha posto 2 limiti all’utilizzo dei voucher:

• il limite di 2.000 euro erogabili al singolo prestatore;

• l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.

Sottolinea il messaggio che l’espressione “imprenditori” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. c.c., dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette.

A titolo non esaustivo vengono indicati i seguenti soggetti:

  • committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
  • ambasciate;
  • partiti e movimenti politici;
  • gruppi parlamentari;
  • associazioni sindacali;
  • associazioni senza scopo di lucro;
  • chiese o associazioni religiose;
  • fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
  • condomini;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • associazioni di volontariato e corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
  • comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc..

Per la categoria dei professionisti, il messaggio INPS evidenzia che occorre fare riferimento alla circolare INPS n. 49 del 29 marzo 2013.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 27 gennaio 2016 - Lavoro accessorio nello spettacolo - Schiavone

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