Lavoro accessorio, i non imprenditori
Pubblicato il 04 febbraio 2016
Condividi l'articolo:
L’INPS, con messaggio PEI n. 8628 del 2 febbraio 2016, ha fornito interessanti chiarimenti in materia di lavoro accessorio.
Questa volta l’attenzione dell’Istituto si è soffermata sulla definizione di committenti imprenditori e liberi professionisti, per i quali il D.Lgs. n. 81/2015 ha posto 2 limiti all’utilizzo dei voucher:
• il limite di 2.000 euro erogabili al singolo prestatore;
• l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.
Sottolinea il messaggio che l’espressione “imprenditori” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. c.c., dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette.
A titolo non esaustivo vengono indicati i seguenti soggetti:
- committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
- ambasciate;
- partiti e movimenti politici;
- gruppi parlamentari;
- associazioni sindacali;
- associazioni senza scopo di lucro;
- chiese o associazioni religiose;
- fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
- condomini;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- associazioni di volontariato e corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
- comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc..
Per la categoria dei professionisti, il messaggio INPS evidenzia che occorre fare riferimento alla circolare INPS n. 49 del 29 marzo 2013.
- eDotto.com – Edicola del 27 gennaio 2016 - Lavoro accessorio nello spettacolo - Schiavone
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: