Lavoro accessorio e prestazioni di sostegno al reddito
Pubblicato il 14 ottobre 2015
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A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, che ha ridefinito il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, l’INPS, con circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, dopo aver descritto sinteticamente la tipologia contrattuale, si è soffermato sulla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito.
Innanzitutto, chiarisce la circolare che con la nuova norma il Legislatore ha voluto, tra le altre cose, rendere strutturale la misura sperimentale che ha consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti Locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.
Pertanto la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti nel corso dell’intero anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), deve essere interpretata come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel periodo del 2015 precedente il 25 giugno, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015.
La circolare si sofferma, altresì, sulla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con:
- l’indennità di mobilità, ricordando che il beneficiario di quest’ultima è tenuto a comunicare all’INPS, entro 5 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio;
- la NASpI, rinviando a quanto già precisato con la circolare INPS n. 142 del 29.7.2015;
- la disoccupazione agricola, rammentando che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione;
- la Cassa Integrazione Guadagni, evidenziando che, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, c. 3, D.Lgs. n. 148/2015. Al contrario, la suddetta comunicazione preventiva andrà, invece, resa prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.
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