Lavoro a progetto fittizio è evasione contributiva

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Lavoro a progetto fittizio è evasione contributiva

In caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in luogo di un rapporto di lavoro a progetto, anche se regolarmente denunciato e registrato, si incorre nel reato di evasione contributiva di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b) della Legge n. 388/2000, e non nella fattispecie meno grave dell'omissione contributiva regolata dalla lettera c) della stessa legge.

La precisazione giunge dalla sentenza n. 6405 del 13 marzo 2017 della Corte di Cassazione.

Lavoratori a progetto regolari

Il datore di lavoro, dopo aver ricevuto, in sede di appello, l'opposizione verso alcune cartelle di pagamento emesse dall'Inps e dall'Inail circa il rapporto instaurato con alcuni lavoratori a progetto che di fatto erano subordinati, è ricorso in Cassazione, lamentando la violazione della citata legge n. 388/2000.

Il datore di lavoro motivava l'accusa di aver stipulato contratti di lavoro a progetto con il fine di pagare minori contributi e premi, con il fatto che i lavoratori in questione erano iscritti alla Gestione separata Inps, con regolare versamento della contribuzione ed erano, inoltre, dotati di busta paga e CU.

Utilizzo fittizio del lavoratore a progetto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6405/2017, ritiene infondato il ricorso e, quindi, validi i requisiti che configurano l'ipotesi di evasione contributiva di cui alla legge n. 388/2000.

Per la Suprema Corte, infatti, l'occultamento del rapporto di lavoro che può indurre al reato suddetto si verifica non solo quando mancano in modo assoluto elementi documentali che rendano possibile l'accertamento della posizione lavorativa, ma anche in caso di denuncia obbligatoria incompleta o non conforme al vero, finalizzata a nascondere all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'imposizione.

Inoltre, l'aver qualificato un rapporto di lavoro a progetto quando si tratta di una rapporto subordinato – secondo la Corte – fa presupporre l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.

Di qui, la conclusione della sentenza secondo la quale l'accertamento dell'esistenza di una rapporto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto, anche se regolarmente denunciato, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva e non quella meno grave dell'omissione contributiva.

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