Lavoratori ultra cinquantenni al lavoro anche solo con tampone

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Lavoratori ultra cinquantenni al lavoro anche solo con tampone

Il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 ha licenziato un nuovo decreto Covid.

Confermando al prossimo 31 marzo la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, l'atteso decreto-legge dispone misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19, valide a decorrere dal 1° aprile 2022.

Sintetizziamo di seguito le principali misure del Governo per datori di lavoro e lavoratori, misure tese sostanzialmente al graduale superamento dell'utilizzo del green pass (base e rafforzato) e ad una nuova mini-proroga dei termini correlati relativi allo smart working semplificato e alle agevolazioni per i lavoratori fragili.

Nuove misure per il Green pass base

Per gli under 50, l’obbligo di Green Pass base (che si ottiene per vaccinazione o guarigione o tampone) è esteso dal 1° aprile al 30 aprile 2022 per l'accesso ai seguenti luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale:

1) nel settore pubblico, per tutto il personale delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), compreso il personale in regime di diritto pubblico (articolo 3), nonchè il personale delle Autorità amministrative indipendenti (incluse la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Banca d’Italia), gli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato presso le amministrazioni anche sulla base di contratti esterni. (articolo 9-quinquies del decreto Riaperture);

2) negli uffici giudiziari, da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonchè componenti delle commissioni tributarie, magistrati onorari e giudici popolari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia (articolo 9-sexies del decreto Riaperture);

3) nel settore privato, a chiunque svolge una attività lavorativa, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (articolo 9-septies del decreto Riaperture).

Secondo la bozza del decreto, con riguardo al settore privato, nelle imprese sarebbe estesa fino al 30 aprile 2022 l'applicazione della disposizione che prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore non in possesso del Green pass, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022 , senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Naturalmente le norme che regolano l'obbligo di esibire e possedere il Green pass sui luoghi di lavoro continuano a non applicarsi ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Cosa cambia per il Green pass rafforzato

Stretta all'utilizzo anche del green pass rafforzato, la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione.

Oltre a limitarne l'impiego per l'accesso a servizi e attività a decorrere dal 1° aprile 2022, il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, fermo restando l'obbligo vaccinale (che permane fino al 15 giugno 2022) nonchè le relative sanzioni a carico dei soggetti inadempienti, prevede che dal 1° aprile al 30 aprile 2022 i lavoratori ultra cinquantenni, per l’accesso ai luoghi di lavoro, debbano possedere e, su richiesta, esibire non più il green pass rafforzato ma la certificazione verde COVID-19 ottenuta con vaccinazione o guarigione o test, cosiddetto green pass base.

Obblighi vaccinali estesi per le professioni sanitarie

Prolungato fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Smart working e lavoratori fragili: proroga di termini

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, infine, proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui:

- all'articolo 83 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che prevede la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla cd. sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;

- all'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio che riconosce alle imprese la possibilità di attivare lo smart working per ogni rapporto di lavoro subordinato, senza stipulare un accordo individuale con il singolo dipendente e comunicando telematicamente, anche in modalità massiva, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, secondo la documentazione (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e sull’applicativo informatico resi disponibili dallo stesso Ministero.

- all’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, che proroga la tutela di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e che riconosce ai lavoratori fragili (affetti dalle patologie croniche individuate dal decreto 4 febbraio 2022) il diritto di svolgere di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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