Lavoratori stranieri e ingresso fuori quota: linee guida per la formazione all’estero

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Lavoratori stranieri e ingresso fuori quota: linee guida per la formazione all’estero

Ufficiali le modalità da seguire per la progettazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti ai cittadini di Paesi terzi residenti all'estero, da svolgere nei Paesi di origine e finalizzati al loro ingresso “fuori quota” in Italia.

Dando seguito alle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione novellate dal decreto Cutro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato e pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le "Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all'estero ".

Cornice normativa

L’articolo 23 dal Testo Unico sull'Immigrazione (D. lgs 25 luglio 1998, n. 286) come modificato dal Decreto Cutro (articolo 3, comma 1 lettera c) D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalle Legge 50 del 5 maggio 2023) prevede la possibilità di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine al di fuori delle quote massime consentite.

La stessa possibilità è riconosciuta all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Con le Linee Guida approvate in data 23 giugno 2023 dalla Conferenza di Servizi e pubblicate dal Ministero del lavoro il 7 luglio 2023 sono stabilite le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica da svolgersi in Paesi terzi, in attuazione delle citate disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 lettera c) del Decreto Cutro, che modifica l’art. 23 del T.U. Immigrazione.

La loro validità si estende anche con riferimento all’art. 34 del Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Infine, le Linee Guida si propongono anche come un riferimento per i programmi di formazione professionale e civico-linguistica di cui al nuovo comma 4-ter dell’articolo 23 T.U. Immigrazione, aggiunto dall’articolo 3 del Decreto Cutro che prevede che, transitoriamente per gli anni 2023 e 2024, le organizzazioni dei datori di lavoro presenti nel CNEL possano concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine.

Per approfondire le novità del decreto Cutro, leggi: Nulla osta al lavoro, è legge il decreto Cutro. Le novità

Soggetti proponenti e ambito territoriale di svolgimento dei percorsi

Possono proporre programmi di formazione professionale e civico-linguistica, singolarmente o in forma di partenariato: Regioni e Province Autonome e loro enti strumentali; Enti locali, loro unioni e consorzi, organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni; organismi paritetici ed enti bilaterali, posti in essere dalle Organizzazioni di rappresentanza datoriale e sindacale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; organizzazioni internazionali ed intergovernative; organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia per la Cooperazione italiana; associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, onlus ecc.) iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;  Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro, organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro; Università e Istituti di ricerca; ITS Academy; Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA).

I programmi di formazione professionale e civico-linguistica devono essere avviati e realizzati nel territorio di uno o più Paesi terzi (non UE).

Contenuti essenziali

I percorsi formativi proposti devono essere finalizzati a fornire competenze coerenti con l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e con le finalità di inserimento lavorativo e di sviluppo delle attività produttive e/o imprenditoriali (art. 23, comma 2, lettere a), b), c), T.U. Immigrazione).

Si dovranno prevedere obbligatoriamente l’insegnamento della lingua italiana con il superamento di un esame che attesti il raggiungimento almeno del livello A1 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e di elementi di educazione civica.

I percorsi di formazione professionale dovranno poi fornire nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il lessico di settore e prevedere sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro.

Inoltre, i percorsi devono essere costruiti a partire dagli obiettivi di apprendimento espressi in competenze.

La formazione, teorica e pratica, potrà essere erogata combinando diverse metodologie didattiche (lezione frontale, FAD, altro).

Attestazione finale

A conclusione dei corsi, ai candidati verrà rilasciata una attestazione:

  • per la formazione professionale, sulle competenze acquisite nel percorso formativo e con il superamento di un esame finale;
  • per la formazione civico-linguistica, sul raggiungimento del livello di lingua A1.

Procedure

Il soggetto proponente, dopo aver predisposto il percorso, deve trasmettere il programma di formazione professionale e civico linguistica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione per la sua approvazione.

Il Ministero del lavoro valuterà la proposta secondo seguenti i criteri di valutazione:

Area “Progettazione”, relativa ai requisiti soggettivi del proponente: rispondenza della proposta alle finalità dell’art. 23 comma 2, lettere a), b), c) del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, alla rilevanza del partenariato, alla capacità di realizzazione dell’intervento e agli aspetti relativi al piano finanziario.
Area “Lavoro”, relativa alla rilevanza dei percorsi attivati in relazione all’individuazione puntuale della domanda di lavoro e alla natura del rapporto di lavoro con riferimento al settore, al territorio e al profilo professionale.
Area “Formazione”, relativa all’assetto organizzativo dei percorsi, alla loro articolazione oraria e durata complessiva; alle azioni di monitoraggio incluse, di valutazione e di completamento del percorso formativo, nonché all’adozione di strumenti e metodologie innovative.
 

NOTA BENE: In allegato alle Linee Guida è fornita la seguente modulitica:

- Mod.1_Richiesta di approvazione del programma formativo
- Mod.2_Scheda anagrafica Soggetto Proponente
- Mod.3_Scheda anagrafica Partner
- Mod.4_Descrizione del Progetto
- Mod.5_Dichiarazione Adesione Rappresentanze Diplomatiche
- Mod.6_Dichiarazione Soggetto Aderente
- Mod.7_Elenco CPT (avviati alla formazione/formati)

 

Allegati

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