Lavoratori sospesi e utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale
Pubblicato il 01 maggio 2010
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L’Inail, con la circolare n. 18 del 30 aprile 2010, chiarisce quali sono gli adempimenti a carico del datore di lavoro che utilizza, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori sospesi e in cassa integrazione, per impiegarli in progetti di formazione o di riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa con l’apprendimento, ai sensi del Decreto interministeriale del 18 dicembre 2009.
Il documento di prassi in oggetto specifica che il datore di lavoro che intende inserire i lavoratori sospesi che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito nei progetti di formazione o riqualificazione professionale deve sottoscrivere uno specifico accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, se previsto, con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.
I suddetti accordi possono essere stipulati presso le direzioni regionali o provinciali del Ministero del Lavoro, nelle quali ha sede l’unità produttiva interessata. L’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia Autonoma, nel caso si tratti di lavoratori percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientranti nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze di cui all’Accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, Regioni e Province Autonome.
L’incentivo per il datore di lavoro che reimpiega tale categoria di lavoratori consiste in una riduzione del premio assicurativo Inail, calcolato nella misura ridotta pari al 5 per mille.
Nello specifico, si individuano due ipotesi in tema di gestione assicurativa dei lavoratori sospesi ad orario ridotto e dei lavoratori sospesi a zero ore utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione elaborati negli anni 2009 e 2010:
il datore di lavoro dovrà continuare ad applicare ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti il tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro, conformemente alle disposizioni vigenti. Quindi, in tal caso, la sede non dovrà effettuare alcuna variazione e procederà secondo le regole generali;
il premio assicurativo per i lavoratori sospesi a zero ore verrà calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi ed alla voce di tariffa 0611 della Gestione Artigianato (pari al 5 per mille), che trova attuazione indipendentemente dall’inquadramento settoriale dell’azienda.
- http://normativo.inail.it/circolare n. 18 del 2010
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Premio Inail ridotto per il reimpiego – De Fusco
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