Lavoratori frontalieri: il punto sulle novità della legge 83/2023

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Lavoratori  frontalieri: il punto sulle novità della legge 83/2023

Con la pubblicazione della circolare 25/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di lavoro prestato attraverso il ricorso allo smart working ed in materia di lavoro “frontaliero” alla luce delle novità introdotte dall’ultimo accordo tra Italia-Svizzera e dalla legge n. 83/2023. La prima parte del corposo documento di prassi fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto (cd. smart working), focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti di prassi. La seconda parte della circolare, invece, è dedicata alla disciplina fiscale applicabile ai lavoratori “frontalieri”.  

Punto di partenza dell’analisi è, di certo, una appropriata definizione di “lavoratore frontaliere” applicabile al settore tributario. La norma italiana, infatti, dedica ai lavoratori frontalieri l’articolo 1, co. 175 della L. n. 147/2013 prevedendo una franchigia Irpef di 7.500 euro; franchigia che - per effetto dell’articolo 4 della L. n. 83/2023 - è stata innalzata, a decorrere dal 2024, a 10.000 euro. Tale regime, come chiarito dalla prassi dell’Agenzia, è applicabile, esclusivamente ai lavoratori dipendenti che:

  • sono residenti in Italia;
  • quotidianamente si recano all’estero per svolgere la propria prestazione lavorativa, in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco).

La disciplina tributaria del lavoratore frontaliere è, tuttavia, contenuta anche in alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni e in accordi stipulati dall’Italia con gli Stati confinanti. Così, ferma restando la prevalenza della norma convenzionale sull’ordinamento interno, la funzione delle convenzioni è quella di regolamentare la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati.

Ampio spazio nel documento di prassi è, poi, dedicato al regime fiscale previsto per i lavoratori che attraversano il confine tra Italia e Svizzera, e, in particolare, all’Accordo del 23.12.2020 (cd. “nuovo Accordo”). La novità principale di tale Accordo Italia-Svizzera la si ritrova nel regime impositivo di cui godono i frontalieri: alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974 “subentra” la previsione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza. In particolare, il reddito da lavoro dipendente percepito dai frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, tassa per concorrenza il reddito per l’intero ammontare, garantendo tuttavia l’eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia. L’articolo 12 della L. n. 83/2023 ha previsto, altresì, con un apposito decreto ministeriale l’espunzione della Svizzera dall’elenco degli Stati fiscalmente privilegiati ai fini Irpef. Così, con il decreto ministeriale del 20 luglio 2023 la Svizzera – a decorrere dal periodo d’imposta 2024 - è stata “espunta” dall’elenco di cui al DM 4.05.1999 degli Stati a regime fiscale privilegiato ai fini IRPEF. Restano fermi gli effetti di ogni attività di accertamento effettuata in conformità alle disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta 2023.

Previsto, da ultimo, un regime transitorio applicabile fino al 31.12.2023 agli “attuali frontalieri”, ossia i frontalieri che, alla data del 31 marzo 2022, svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro. Per tali soggetti, ai fini dell’applicazione del citato Accordo, i giorni di lavoro svolti nel territorio dello Stato in modalità di telelavoro, fino al 40% del tempo di lavoro, si considerano giorni lavorativi svolti in Svizzera.

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