Lavoratori fragili, ultimi giorni per la doppia tutela
Pubblicato il 26 febbraio 2021
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Il prossimo 28 febbraio scade la doppia tutela predisposta dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020) in favore dei lavoratori fragili. Più nel dettaglio il riferimento è:
- all'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2 del Cura Italia, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
- allo svolgimento, di norma, della prestazione lavorativa in modalità agile (articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Lavoratori fragili
Si definiscono lavoratori fragili i soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Rientrano nella categoria dei lavoratori fragili anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Assenza qualificata come ricovero ospedaliero
Dal prossimo 1° marzo ai lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti non sarà più riconosciuta l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.
Smart working
Scade inoltre sempre il 28 febbraio la proroga di validità della previsione del Cura Italia che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Iscritti alla Gestione Separata
Si ricorda che le tutele innanzi descritte si applicano solo ai lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
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