Lavoratori domestici: ecco i contributi dovuti per il 2025

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Lavoratori domestici: ecco i contributi dovuti per il 2025

La circolare n. 29 del 30 gennaio 2025 emanata dall'Inps rende noti gli importi dei contributi previdenziali per i lavoratori domestici per l'anno 2025.

Le modifiche derivano dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e dall’adeguamento alle normative vigenti: vediamo nel dettaglio.

Variazione dell’indice ISTAT

L’ISTAT ha comunicato una variazione percentuale pari al +0,8% nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registrata tra gennaio 2023 e dicembre 2024

Negli anni precedenti, l’adeguamento degli importi contributivi ha seguito un andamento simile, con variazioni in linea con l’inflazione, garantendo un equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e le possibilità dei datori di lavoro.

Ad esempio, nel 2023, la variazione era stata leggermente inferiore, dimostrando una moderata stabilità economica. 

Esenzioni e riduzioni contributive

La circolare conferma l’applicazione di diverse esenzioni e riduzioni contributive, stabilite da normative precedenti, che continuano a sostenere i datori di lavoro domestico.

  • Legge 388/2000 (articolo 120): introduce esoneri specifici a favore dei datori di lavoro, applicabili dal 1° febbraio 2001. Tra i principali benefici vi è una riduzione del contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), pari allo 0,8%.
  • Legge 266/2005 (Articolo 1, commi 361 e 362): dal 1° gennaio 2006, i datori di lavoro domestico hanno diritto a ulteriori esenzioni relative ai contributi per assegni familiari, maternità e disoccupazione, riducendo il carico contributivo complessivo.

Per i datori di lavoro che rientrano nel regime del contributo CUAF, è prevista una riduzione dell’aliquota contributiva complessiva, un incentivo che si traduce in un minor peso economico rispetto a coloro che non ne beneficiano.

Importo dei contributi per il 2025

Fasce di retribuzione e contributi applicabili

  • Contributi senza quota CUAF:

    • Fascia fino a € 9,48: contributo orario di €1,69.
    • Fascia tra € 9,48 e € 11,54: contributo orario di €1,90.
    • Fascia oltre € 11,54: contributo orario di €2,32.
  • Contributi comprensivi di CUAF:

Le aliquote risultano leggermente più alte rispetto a quelle senza quota CUAF.

Per i lavoratori con orario superiore a 24 ore settimanali, l’importo contributivo diminuisce proporzionalmente, favorendo i contratti con un numero maggiore di ore lavorative.

Contributo addizionale per contratti a tempo determinato

Ai contratti di lavoro domestico a tempo determinato si applica un contributo aggiuntivo pari all’1,40% della retribuzione convenzionale.

Questa misura è stata introdotta dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 per incentivare la stabilità lavorativa e disincentivare contratti temporanei.

Esempio di calcolo: per una retribuzione oraria di € 9,48, il contributo aggiuntivo sarà di circa € 0,13 all’ora, sommato agli importi contributivi standard.

Tuttavia, questo contributo non si applica ai contratti a termine stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti, riducendo così il peso economico per i datori di lavoro in caso di necessità temporanee.

Esclusioni dal contributo addizionale

La circolare sottolinea alcune eccezioni all’applicazione del contributo aggiuntivo.

  • Contratti a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti, ad esempio per malattia o maternità.
  • Rapporti di lavoro instaurati tra familiari conviventi entro il terzo grado, ove riconosciuti ai sensi di legge.

Queste esclusioni sono mirate a garantire maggiore flessibilità e sostenibilità per le famiglie e i datori di lavoro domestici.

Coefficienti di ripartizione

La circolare n. 29 del 30 gennaio 2025 fornisce dettagli sulle aliquote e sui coefficienti di ripartizione applicabili ai contributi previdenziali per i lavoratori domestici. La suddivisione tiene conto della presenza o meno del contributo addizionale, previsto per i contratti a tempo determinato.

Contributi senza il contributo addizionale

Per i lavoratori domestici senza il contributo addizionale, le aliquote e i coefficienti di ripartizione sono calcolati distinguendo tra chi è soggetto al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) e chi ne è esente.

Lavoratori con CUAF

  • Aliquota complessiva: 19,9675%.
  • Coefficienti di ripartizione: la principale voce contributiva riguarda il finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.), con un’aliquota del 17,4275% e un coefficiente di 0,872793.

Lavoratori senza CUAF

  • Aliquota complessiva: 20,0875%.
  • Il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti mantiene un’aliquota del 17,4275%, ma con un coefficiente leggermente diverso (0,867579).

Il contributo CUAF, quando applicabile, risulta assente nei casi previsti dalla legge (ad esempio, per i rapporti di lavoro tra coniugi o tra familiari conviventi fino al terzo grado, riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 1403/1971).

Contributi comprensivi del contributo addizionale

I contratti di lavoro domestico a tempo determinato sono soggetti, come accennato, a un contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione convenzionale, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.

Lavoratori con CUAF

  • Aliquota complessiva: 21,3675%.
  • Il coefficiente di ripartizione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti si riduce a 0,815608 per tenere conto del contributo addizionale.

Lavoratori senza CUAF

  • Aliquota complessiva: 21,4875%.
  • Anche in questo caso, l’aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti rimane al 17,4275%, ma il coefficiente è leggermente inferiore (0,811053).

Le somme aggiuntive derivanti dal contributo addizionale mirano a garantire un adeguato finanziamento del sistema previdenziale, incentivando al contempo la stabilità occupazionale e scoraggiando i contratti temporanei. Tuttavia, sono previste esclusioni specifiche, come per i contratti a termine stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti.

Novità

Due importanti novità normative per il 2025 riguardano la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo e gli incentivi per il posticipo della pensione, misure concepite per aumentare la flessibilità del sistema previdenziale e offrire vantaggi sia ai lavoratori che ai datori di lavoro.

Rinuncia all’accredito contributivo

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che i lavoratori domestici che maturano i requisiti minimi per il pensionamento entro il 31 dicembre 2025 possano rinunciare all’accredito contributivo per la quota dei contributi a loro carico.

Come funziona:

  • La rinuncia all’accredito comporta la cessazione dell’obbligo, da parte del datore di lavoro, di versare la quota contributiva relativa all’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS).
  • La somma corrispondente alla quota contributiva non versata è interamente erogata al lavoratore sotto forma di importo netto, applicando quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986).

Vantaggi per il lavoratore:

  • Incremento immediato della disponibilità economica attraverso l’erogazione diretta della quota non accreditata.
  • Maggiore flessibilità nella pianificazione del proprio pensionamento.

Vantaggi per il datore di lavoro:

  • Riduzione del costo del lavoro grazie all’eliminazione dell’obbligo di versare la quota contributiva per i lavoratori che optano per questa rinuncia.

Incentivi per il posticipo della pensione

Un’ulteriore novità introdotta dalla normativa riguarda gli incentivi per i lavoratori che scelgono di posticipare il pensionamento.

Requisiti per accedere all’incentivo

  • Il lavoratore deve aver maturato, entro il 2025, i requisiti per la pensione anticipata flessibile (ad esempio, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne).
  • La scelta di posticipare il pensionamento deve essere formalizzata prima della data prevista per l’accesso alla pensione anticipata.

Vantaggi previsti:

  • I lavoratori che optano per il posticipo della pensione ricevono un incentivo economico sotto forma di riduzione dell’aliquota contributiva o di erogazioni dirette, come stabilito dalla legge.
  • I datori di lavoro possono beneficiare di maggiore continuità operativa, evitando il turnover improvviso di lavoratori esperti.

L’obiettivo di questa misura è duplice: da un lato, promuovere la permanenza nel mondo del lavoro di figure professionali esperte, dall’altro, garantire maggiore sostenibilità finanziaria al sistema previdenziale.

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