Lavoratori domestici: contributi in pagamento. Cosa sapere

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Lavoratori domestici: contributi in pagamento. Cosa sapere

Il 10 ottobre 2023 è il termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori domestici relativi al terzo trimestre 2023.

Scadenze 2023

I datori di lavoro devono effettuare il pagamento trimestralmente, rispettando le seguenti scadenze.

Periodo

Scadenza

1° trimestre (gennaio – febbraio – marzo)

Dal 1° al 10 aprile 2023

2° trimestre (aprile – maggio – giugno)

Dal 1° al 10 luglio 2023

3° trimestre (luglio – agosto – settembre)

Dal 1° al 10 ottobre 2023

4° trimestre (ottobre – novembre – dicembre)

Dal 1° al 10 gennaio 2024

Determinazione dei contributi

Annualmente, l’Istituto Previdenziale determina i contributi dovuti per i lavori domestici in relazione alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall’ISTAT.

L’importo dei contributi da versare si ottiene moltiplicando le ore contributive del periodo di riferimento (mese o trimestre) per l'aliquota contributiva prevista dalle apposite tabelle contributive.

Pertanto, ai fini del calcolo dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:

  • la retribuzione oraria effettiva del lavoratore domestico;
  • il valore convenzionale del vitto e alloggio in misura oraria;
  • la tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
  • le ore contributive del trimestre a partire dall’ultima domenica del mese precedente fino all’ultimo sabato del mese in corso (comprendenti anche le festività, ferie, malattie, infortunio ecc).

NOTA BENE: I contributi dovranno essere versati per tutti i giorni retribuiti ovvero per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre nonché relative a periodi di assenza comunque retribuite.

Anche per i lavoratori domestici, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, si applicherà il contributo addizionale a carico del datore di lavoro (pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Tale contributo non trova applicazione per i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori assenti.

Tabelle contributive 2023

Le tabelle contributive differiscono in base alle tipologie del rapporto di lavoro (tempo determinato o indeterminato) ed in base alle ore di lavoro settimanali (superiori o inferiori alle 24 ore settimanali).

 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Orario settimanale

Retribuzione effettiva oraria

Contributo orario con CUAF

Contributo orario senza CUAF

Contributo orario a carico del dipendente

Inferiore alle 24h/sett.

fino a 8,92€

1,58

1,59

0,40

da 8,93 € a 10,86 €

1,78

1,79

0,45

da 10,87 €

2,17

2,18

0,55

Superiore alle 24h/sett.

da 0

1,15

1,16

0,29

 

Rapporto di lavoro a tempo determinato

Orario settimanale

Retribuzione effettiva oraria

Contributo orario con CUAF

Contributo orario senza CUAF

Contributo orario a carico del dipendente

Inferiore alle 24h/sett.

fino a 8,92€

1,69

1,7

0,40

da 8,93 € a 10,86 €

1,91

1,92

0,45

da 10,87 €

2,32

2,33

0,55

Superiore alle 24h/sett.

da 0

1,23

1,24

0,29

È evidente che l’importo del contributo orario per le prestazioni fino a 24 ore è più elevato rispetto a quello per le prestazioni superiori a 24 ore settimanali.

Cassa Colf

Il datore di lavoro, oltre la contribuzione ordinaria, dovrà versare i contributi per l’assistenza sanitaria (Cassa Colf), da indicare con l’apposita voce “F2” sull’avviso PagoPA.

L’importo è determinato dalla moltiplicazione delle ore retribuite nel trimestre per 0,06 euro, così suddivisi:

  • 0,02 euro a carico del lavoratore;
  • 0,04 euro a carico del datore di lavoro.

Versamento

I contributi potranno essere versati:

  • sul portale dei Pagamenti dell’Inps, con la modalità “Pagamento immediato pagoPA”;
  • tramite avviso di pagamento PagoPa, scaricabile dal portale Inps;
  • tramite APP IO.

Cessazione del rapporto

Le citate scadenze non trovano applicazione nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro durante il trimestre. In tal caso, i contributi dovranno essere versati entro 10 giorni successivi alla data del licenziamento o delle dimissioni.

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