Lavoratori autonomi dello spettacolo: denuncia di infortunio online
Pubblicato il 28 luglio 2022
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Con nota del 27 luglio 2022 l'INAIL rende noto di aver aggiornato la piattaforma telematica per la comunicazione e per la denuncia di infortunio nonchè per la denuncia di malattia professionale estendendone, dal 26 luglio 2022, l'utilizzo anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Lavoratori autonomi dello spettacolo e copertura INAIL
Dal 1° gennaio 2022 l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL è stato esteso ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (articolo 66, comma 4, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , cd. decreto Sostegni bis).
Più nel dettaglio, sono assicurati presso l'INAIL i lavoratori appartenenti alle categorie indicate ai gruppi A e B del decreto interministeriale 15 marzo 2005 che comprendono, tra gli altri, attori, registi, cantanti, mimi artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, registi teatrali e cinematografici, direttori d’orchestra, ballerini, coreografi. ma anche maestranze teatrali e cinematografiche o di imprese audiovisive come elettricisti, macchinisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori.
Godono inoltre della tutela assicurativa:
- i lavoratori dello spettacolo che svolgono attività retribuite di insegnamento o di formazione realizzate in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche oppure da queste organizzate;
- i lavoratori impegnati in attività retribuite di carattere promozionale riguardanti spettacoli dal vivo, cinematografici o del settore audiovisivo;
- i lavoratori impegnati in esibizioni musicali dal vivo, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti fino a 25 anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro.
Lavoratori autonomi dello spettacolo: obblighi di denuncia degli infortuni
Relativamente ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, oltre all’obbligo del versamento all’INAIL del premio assicurativo, sussiste anche l'obbligo di denuncia di infortunio e di malattia professionale a carico dei committenti e delle imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera, ovvero degli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le attività retribuite di insegnamento e formazione, ovvero a carico dei soggetti pubblici o privati nei cui confronti vengono espletate le attività remunerate di carattere promozionale.
Dallo scorso 26 luglio, tali datori di lavoro, in caso di infortunio o malattia professionale, possono inserire, nella compilazione delle comunicazioni di infortunio, denunce/comunicazioni di infortunio e denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi (o nel file da inviare all’INAIL), anche le informazioni relative ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
I dettagli delle modifiche sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi.
L’obbligo di presentare la denuncia di infortunio e la denuncia di malattia professionale è a carico del soggetto assicurante tenuto al versamento del premio assicurativo.
E' utile ricordare che:
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Lavoratori autonomi dello spettacolo: infortuni in itinere
Attesa la specificità della categoria dei lavoratori autonomi dello spettacolo che, ricorda l'INAIL, in genere lavorano per più committenti contemporaneamente e rendono le prestazioni nella stessa giornata anche in più luoghi di lavoro, relativamente agli infortuni in itinere, oltre alle regole generali (articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), vanno osservate le seguenti specifiche indicazioni.
1) Se l’incidente avviene durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio, per il percorso di andata, è riferito al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro presso il quale il lavoratore si stava recando e per il percorso di ritorno al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro dal quale il lavoratore è partito per fare ritorno all’abitazione.
2) Se l’incidente avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro ognuno riferito a un diverso committente, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio è a carico del committente presso il cui luogo di lavoro il lavoratore si stava recando.
La copertura assicurativa opera anche per i luoghi di alloggio temporaneo.
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