Lavoratore inerte nelle more del giudizio per l'illegittima interruzione del rapporto. Il datore può ridurre il risarcimento

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Per espressa previsione di Legge - articolo 18 della Legge n. 300 del 1970 - in presenza di un licenziamento inefficace, ingiustificato o nullo, il datore di lavoro è tenuto non solo a reintegrare, anche a corrispondere al dipendente una indennità risarcitoria “commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione”, che “non può essere inferiore a cinque mensilità”.

Nel parere n. 4 (13 febbraio 2012), la Fondazione studi Consulenti del lavoro risponde all’interrogativo se sia possibile ridurre il risarcimento dovuto al dipendente.

Il documento ricorda che il lavoratore, dopo l’illegittima interruzione del rapporto, ha l’onere di attivarsi positivamente per ricercare una nuova occupazione: l’articolo 1227 del Codice civile, al comma 2, esclude infatti il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza.

Pertanto, se viene accertato che il lavoratore è rimasto ingiustificatamente inerte nelle more del giudizio, il datore di lavoro può domandare la riduzione dell’indennità risarcitoria di cui al predetto articolo 18 della Legge n. 300 del 1970.

La diminuzione dell’importo del risarcimento - il quale equivale a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione - si ottiene dimostrando che il dipendente, nel periodo di illegittima interruzione del rapporto, ha percepito altri redditi da lavoro subordinato o da lavoro autonomo.
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