Lavoratore in CIGS all'estero e non disponibile? Licenziato
Pubblicato il 23 maggio 2024
In questo articolo:
- Lavoratore in CIGS: il contesto del licenziamento disciplinare
- CIGS e Licenziamento disciplinare
- Obbligo di disponibilità dei lavoratori in CIGS
- La sentenza della Corte di cassazione
- Dettagli del caso specifico
- La decisione di merito impugnata dal lavoratore
- Motivazioni della Corte di cassazione
- Obbligo di disponibilità del lavoratore in CIGS: precedenti giurisprudenziali
- Rigetto del ricorso del lavoratore
- Altri casi simili di licenziamento disciplinare
- Tabella di sintesi dell'ordinanza
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Con ordinanza n. 12787 del 10 maggio 2024, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, si è occupata di un caso di licenziamento per giusta causa riguardante un lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Il licenziamento disciplinare, in presenza di CIGS, assume una rilevanza particolare nel diritto del lavoro italiano.
Lavoratore in CIGS: il contesto del licenziamento disciplinare
CIGS e Licenziamento disciplinare
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale che interviene in caso di crisi aziendale per evitare licenziamenti collettivi.
I lavoratori in CIGS ricevono un'indennità, ma devono rispettare specifici obblighi la cui violazione può portare al licenziamento disciplinare.
Obbligo di disponibilità dei lavoratori in CIGS
I lavoratori in CIGS, in particolare, sono tenuti a restare disponibili per eventuali richiami in servizio da parte dell'azienda.
L'assenza ingiustificata o la mancata comunicazione di impedimenti possono comportare il licenziamento per giusta causa.
La sentenza della Corte di cassazione
Dettagli del caso specifico
Nel caso in esame, il dipendente era stato licenziato a seguito della contestazione disciplinare di essersi reso indisponibile durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) nonché recato all'estero senza comunicarlo.
La decisione di merito impugnata dal lavoratore
La Corte d'Appello, in particolare, aveva ritenuto il licenziamento legittimo, concludendo che:
- il lavoratore, durante il periodo di CIGS, aveva l'obbligo di rimanere a disposizione dell'azienda;
- la sua assenza ingiustificata, nonché la mancata comunicazione del viaggio all'estero, avevano causato un danno patrimoniale all'azienda.
Motivazioni della Corte di cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato le conclusioni di merito circa la legittimità del licenziamento per giusta causa.
Il comportamento del lavoratore, che si era recato all'estero senza informare l'azienda, costituiva una violazione dell'obbligo di disponibilità durante la CIGS, giustificando così il licenziamento disciplinare irrogato.
La mancata disponibilità del lavoratore e l'assenza ingiustificata, inoltre, avevano prodotto un danno patrimoniale significativo per l'azienda, tale da far venir meno la fiducia nella puntualità dell’adempimento della prestazione lavorativa.
Obbligo di disponibilità del lavoratore in CIGS: precedenti giurisprudenziali
Nella propria disamina, la Corte di cassazione ha richiamato precedenti sentenze di legittimità (Cassazione n. 18528/2011 e n. 1329/1988) a conferma dell'obbligo di disponibilità per i lavoratori in CIGS e dell'importanza di comunicare tempestivamente qualsiasi impedimento.
La condotta contestata al lavoratore, nei casi come quello in esame, si sostanzia in un inadempimento rispetto all’obbligo della disponibilità, che incombe sul lavoratore che si trova in CIGS e percepisce il trattamento di integrazione salariale.
Il godimento della prestazione determina l'obbligo di pronta disponibilità:
- sia a riprendere servizio alla chiamata dell'azienda in crisi o in ristrutturazione;
- sia a partecipare a corsi di formazione.
Rigetto del ricorso del lavoratore
La Corte di Cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando la decisione della Corte d'Appello.
Per gli Ermellini, non vi erano motivi validi per rivedere la valutazione della gravità e della proporzionalità dei fatti contestati effettuata dalla Corte di gravame.
Altri casi simili di licenziamento disciplinare
In contesti simili, altre sentenze hanno affrontato il tema del licenziamento disciplinare per violazione dell'obbligo di disponibilità durante la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Ecco alcuni casi rilevanti:
-
Sentenza Cassazione n. 28308 del 27 novembre 2017
- Contesto: Licenziamento di un dipendente in CIGS per mancata presentazione al lavoro senza giustificazione.
- Esito: Confermata la legittimità del licenziamento per giusta causa.
-
Sentenza Cassazione n. 18528 del 22 luglio 2011
- Contesto: Dipendente in CIGS licenziato per non aver comunicato la propria assenza durante un richiamo in servizio.
- Esito: Ribadito l'obbligo di disponibilità e la legittimità del licenziamento.
-
Sentenza Cassazione n. 1329 del 24 gennaio 1988
- Contesto: Licenziamento per assenza ingiustificata durante la CIGS, con conseguente danno patrimoniale per l'azienda.
- Esito: Confermato il licenziamento per giusta causa, sottolineando la necessità di comunicazione tempestiva da parte del lavoratore.
Tabella di sintesi dell'ordinanza
Sintesi del Caso | Un lavoratore è stato licenziato mentre era in CIGS per indisponibilità durante il richiamo al lavoro e per mancata comunicazione di un viaggio all'estero. |
Questione Dibattuta | La legittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore in CIGS, considerando l'obbligo di disponibilità e la mancata comunicazione di impedimenti. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, rilevando la violazione dell'obbligo di disponibilità e il danno patrimoniale subito dall'azienda. |
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