Lavoratore autonomo: risarcimento in base al reddito dichiarato
Pubblicato il 02 settembre 2024
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Ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ciò che conta è il reddito dichiarato.
E' irrilevante, in tale contesto, la circostanza che esso includa la voce "adeguamento per studi di settore".
Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione con ordinanza n. 23330 del 29 agosto 2024.
Lavoratori autonomi: calcolo del danno per ridotta capacità lavorativa
La Suprema corte, nella specie, si è pronunciata su una controversia che aveva ad oggetto il calcolo del risarcimento per la ridotta capacità lavorativa di un lavoratore autonomo, vittima di un sinistro stradale.
Secondo il lavoratore, il risarcimento doveva essere calcolato sul reddito "reale", cioè il reddito dichiarato al netto delle maggiorazioni derivanti dall'adeguamento agli studi di settore, atteso che tali maggiorazioni sarebbero poste fittizie indipendenti dai risultati economici effettivi.
Adeguamento a studi di settore: incluso
Diversa la tesi sostenuta dai giudici di merito e confermata dalla Corte di cassazione, secondo cui, in base all'articolo 4 del Decreto legge n. 857/1976, il risarcimento deve essere calcolato sulla base del reddito dichiarato, senza escludere le maggiorazioni in esame.
Sul punto, i giudici della Corte di cassazione hanno evidenziato che l'imprenditore ha la possibilità di non includere le maggiorazioni nella base imponibile.
Tuttavia, una volta dichiarate, queste costituiscono il riferimento per il calcolo del risarcimento.
Inoltre, il danneggiato avrebbe potuto giustificare il mancato adeguamento agli studi di settore a causa dell'incidente stradale, presentando un'adeguata certificazione al fisco.
La Corte di cassazione, in definitiva, ha confermato la decisione della Corte d'appello che ha liquidato il danno patrimoniale, nonostante l'argomento del danneggiato che chiedeva di considerare un reddito inferiore.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un lavoratore autonomo, vittima di un incidente stradale, richiede il risarcimento per la ridotta capacità lavorativa. La controversia verte sul calcolo del risarcimento in base al reddito dichiarato. |
Questione dibattuta | Il lavoratore autonomo sostiene che il risarcimento debba essere calcolato sul reddito "reale", ossia il reddito dichiarato al netto delle maggiorazioni derivanti dall'adeguamento agli studi di settore. La Corte di Cassazione deve stabilire se tali maggiorazioni debbano essere escluse dal calcolo del risarcimento. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che il risarcimento deve essere calcolato sul reddito dichiarato, comprensivo delle maggiorazioni dovute all'adeguamento agli studi di settore, poiché queste, una volta dichiarate, costituiscono il riferimento per il calcolo del risarcimento. Inoltre, il danneggiato avrebbe potuto giustificare il mancato adeguamento a causa dell'incidente stradale. |
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