L'automobilista non può prevedere le negligenti condotte altrui
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 05 dicembre 2009
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La Corte di Cassazione – sentenza n. 46741/2009 – ha accolto il ricorso presentato da un automobilista avverso la decisione con cui i giudici di merito lo avevano condannato per il reato di lesioni personali, imputatogli per avere investito una donna, alla guida di un motorino, che lo aveva superato sulla destra tagliandogli la saltruitrada.
La Corte, in particolare, ha spiegato che chi circola in strada non può prevedere le altrui indiscipline ma deve potersi fidare un po' anche degli altri. Ragionando diversamente, non verrebbe rispettato il “principio di personalità della responsabilità” in quanto si prescriverebbero obblighi talvolta inesigibili; l'utente della strada, infatti, verrebbe ad assumere la veste “del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio”.
La Corte, in particolare, ha spiegato che chi circola in strada non può prevedere le altrui indiscipline ma deve potersi fidare un po' anche degli altri. Ragionando diversamente, non verrebbe rispettato il “principio di personalità della responsabilità” in quanto si prescriverebbero obblighi talvolta inesigibili; l'utente della strada, infatti, verrebbe ad assumere la veste “del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio”.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 29 – L'automobilista non paga per colpe altrui
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