L’assenza breve non rinvia i termini

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Il ministero del Lavoro, con la nota n. 17/2007, ha risposto all’istanza d’interpello presentata dall’associazione piccole e medie imprese della provincia di Bologna, sostenendo che il periodo di malattia che non supera il mese (come evento singolo o sommatoria di più eventi) non sospende il contratto di apprendistato. Per questo la durata del contratto non deve essere prorogata. di Cassazione in passato si era pronunciata diversamente sulla questione. Dal computo del periodo di apprendistato – sentenze n. 6134/2000 e n. 11482/2002 – vanno esclusi sia i giorni di sospensione dell’attività produttiva concordati con i sindacati, sia i giorni di assenza per malattia del lavoratore, in quanto natura e finalità del rapporto esigono lo svolgimento effettivo delle prestazioni lavorative da parte del dipendente e della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva. Di contro, il ministero del Lavoro, riprendendo una nota del 24 dicembre 1981, ribadisce che interruzioni del rapporto di lavoro di durata inferiore al mese non pregiudicano l’addestramento e possono, pertanto, essere considerate ininfluenti rispetto al computo del periodo di apprendistato.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Proroga blindata nell’apprendistato

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