L'assegno si svincola dal permesso di soggiorno
Pubblicato il 31 luglio 2008
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Con sentenza n. 306 depositata il 30 luglio 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388/00 (Finanziaria 2001) e dell'art. 9, comma 1, del Dlgs n. 286/1998 e successive modifiche, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere riconosciuta agli extracomunitari privi dei requisiti di reddito stabiliti per il permesso di soggiorno. Il Tribunale di Brescia aveva sollevato la questione di costituzionalità nell'ambito di una controversia attivata contro l'Inps dai familiari di una cittadina albanese, caduta in coma a seguito di un grave incidente, al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento. Per l'Avvocatura, la pretesa non era fondata poichè era legittimo che il legislatore avesse previsto limitazioni agli stranieri per l'accesso ai benefici e, comunque, l'indennità di accompagnamento non rientrava tra i diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. Secondo la Consulta, invece, è manifestatamente irragionevole subordinare l'indennità di accompagnamento al permesso di soggiorno in quanto la scelta delle categorie beneficiarie deve essere orientata a criteri di ragionevolezza e l'esclusione non può essere giustificata da una clausola irrazionale ed arbitraria.
- ItaliaOggi, p. 13 – L'indennità spetta anche agli immigrati senza carta di soggiorno
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