L’Assegno di Ricollocazione alla luce delle FAQ Anpal

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L’Assegno di Ricollocazione alla luce delle FAQ Anpal

La prima sperimentazione dell’Assegno di Ricollocazione, su un campione di 29 mila soggetti, è partita e, alla luce delle FAQ pubblicate sul portale dell’Anpal, si illustrano i chiarimenti in merito a: campione, richiesta dell’Assegno, patto di servizio personalizzato, tirocinio, conseguenze dell’assenza al primo appuntamento, compatibilità ed incompatibilità, successo occupazionale e contratti previsti, nonché decadenza e sospensione.

 

L’Assegno di Ricollocazione di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 150/2015, è una misura di politica attiva nazionale destinata ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi.

In pratica è uno strumento che aiuta il disoccupato a migliorare le possibilità di trovare la propria ricollocazione nel mondo del lavoro e consiste in un importo da utilizzare presso i Centri per l’Impiego o presso i Servizi Accreditati per assistenza e sostegno alla ricerca di lavoro (Agenzie per il Lavoro e Fondazione Consulenti del Lavoro).

La richiesta dell’Assegno è volontaria e si fa sul portale www.anpal.gov.it o presso un Centro per l’Impiego, scegliendo liberamente il soggetto che offre i servizi più adatti alla propria condizione.

L’importo va da 250 a 5000 euro secondo il profilo di occupabilità del disoccupato e la tipologia di contratto.

ATTENZIONE

L’importo viene riconosciuto al soggetto che eroga il servizio di assistenza alla ricollocazione, solo se la persona titolare dell’Assegno viene occupato con :

  • contratto a tempo indeterminato, apprendistato compreso;
  • contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi (da 3 a 6 mesi nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia);
  • Part Time pari almeno al 50%.

 

ATTENZIONE

In caso di successo occupazionale, l'ammontare riconosciuto al soggetto erogatore andrà:

  • da 1000 a 5000 euro in caso di contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato);
  • da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi;
  • da 250 a 1250 euro in caso di contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (solo per le Regioni meno sviluppate).

 

Recentemente è partita una prima sperimentazione su un campione di circa 29 mila destinatari estratti in maniera casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicati dall'INPS.

Grazie alle FAQ pubblicate sul portale dell’Anpal è possibile chiarire alcuni aspetti dell’Assegno di Ricollocazione.

Campione

Coloro che sono nel campione che fruirà della prima sperimentazione riceveranno una comunicazione postale congiunta ANPAL-Regione/Provincia autonoma di riferimento, all'indirizzo di domicilio comunicato al momento della domanda all'INPS per la NASpI.

Se il soggetto ha comunicato altri recapiti, quali indirizzo e-mail o il numero di cellulare, in aggiunta alla lettera arriverà anche comunicazione anche via sms o e-mail.

ATTENZIONE

Se non si è nel campione selezionato casualmente, non vi è modo di entrarci.

 

Richiesta

Il disoccupato che percepisce la NASpI da oltre 4 mesi può richiedere l'Assegno di Ricollocazione entro il periodo di percezione della stessa NASpI e qualora termini la fruizione della NASpI, lo stesso manterrà il diritto a fruire dell'Assegno per tutta la sua durata.

Ad ogni modo è previsto che in caso di mancata accettazione di un'offerta congrua di lavoro, il destinatario esca dalla misura.

ATTENZIONE

Per il momento, nelle more dell’adozione di apposito decreto, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta di lavoro, si applicano contemporaneamente i seguenti criteri:

  • un’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;
  • le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgano in un luogo che non disti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

 

Nelle Regioni c.d. meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) si riconoscono come successo occupazionale anche i contratti a termine aventi una durata compresa tra 3 e 6 mesi al fine di favorire maggiori opportunità di ricollocazione e rientro nel mercato del lavoro in territori con maggiori tassi di disoccupazione.

ATTENZIONE

E’ necessario che la sede operativa del soggetto erogatore e la sede di lavoro si trovi nelle suddette Regioni meno sviluppate.

 

Ad ogni modo va chiarito che l’adesione all’Assegno di Ricollocazione non comporta la sospensione della NASpI.

Patto di servizio personalizzato

Chi ha richiesto l’Assegno ma non ha fatto il Patto di Servizio Personalizzato non è tenuto a sottoscriverlo presso il Centro per l’Impiego in quanto la richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

Tirocinio

Tra il primo appuntamento e la fine del percorso di assistenza intensiva può essere attivato un tirocinio in quanto questo non è un risultato occupazionale.

Se il tirocinio è inserito come misura nel Programma di Ricerca Intensiva, in quanto momento di rafforzamento delle competenze della persona e si trasforma in rapporto di lavoro, e se il contratto ha una delle durate previste come casi di successo occupazionale, sarà riconosciuto come tale e, quindi, darà diritto al riconoscimento dell'importo per i casi di successo.

Assenza al primo appuntamento

Se il soggetto non si presenta al primo appuntamento, qualora l’assenza sia senza giustificato motivo, la sede operativa del soggetto erogatore è tenuta ad avviare le procedure per l'applicazione delle sanzioni e, quindi, nel caso di specie, la decurtazione di un quarto della mensilità dell'indennità NASpI percepita.

Il giustificato motivo va comunicato entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.

ATTENZIONE

Costituiscono giustificato motivo per non presentarsi agli appuntamenti, partecipare alle attività previste dal Patto di ricerca intensiva e rifiutare l'offerta congrua:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

 

Incompatibilità/Compatibilità

Lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare è causa di incompatibilità rispetto al rilascio dell'Assegno di Ricollocazione e pertanto non dà possibilità alla persona di richiederlo.

Inoltre, se durante i sei mesi dell'Assegno di Ricollocazione il beneficiario dovesse esaurire la NASpI, se ne ha i requisiti, potrà richiedere l'ASDI che è, quindi, compatibile con la fruizione dell’Assegno.

Successo occupazionale e contratti previsti

Anche l’instaurazione di un rapporto lavorativo con un’agenzia di somministrazione di lavoro fa riconoscere l'Assegno di Ricollocazione a risultato occupazionale conseguito, purché il contratto abbia la prevista durata.

ATTENZIONE

L’Anpal ha chiarito che anche un collaboratore domestico in NASpI può accedere all'Assegno di Ricollocazione purché abbia maturato il termine dei 4 mesi di percezione della NASpI.

 

Inoltre, il tirocinio non è ricompreso tra i successi occupazionali in quanto non è un contratto di lavoro.

Decadenza e sospensione

Nel caso in cui, durante il servizio di assistenza alla ricollocazione il destinatario trovi, anche autonomamente, un lavoro di durata inferiore a 6 mesi che sospende la NASpI, il servizio di assistenza alla ricollocazione viene sospeso e potrà riprendere nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda entro il termine di sei mesi.

ATTENZIONE

Il destinatario dell’Assegno di Ricollocazione che, nel corso del servizio di assistenza alla ricollocazione, perda lo stato di disoccupazione per provvedimento motivato o perché trovi un lavoro anche autonomamente con un contratto di lavoro di durata superiore a 6 mesi, decadrà dalla misura.

 

Quadro delle norme

D.Lgs. n. 150/2015

Anpal, FAQ sull’Assegno di Ricollocazione

 

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