L'applicazione dell'aggravante di clandestinità determina la nullità della sentenza
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 19 novembre 2010
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 40836 del 18 novembre 2010, ha annullato, senza rinvio, la decisione con cui il Tribunale di Modena aveva condannato un extracomuitario per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale con applicazione dell'aggravante della clandestinità.
La Sesta sezione penale ha riconosciuto il potenziale interesse dell'imputato a far valere la sopravvenuta illegittimità della contestazione in ragione dell'effetto abolitivo dell'articolo 61 bis del Codice penale prodotto dalla recente sentenza della Consulta n. 249/2010 con cui l'aggravante di specie, introdotta con il pacchetto sicurezza del 2008 dal Governo, è stata dichiarata illegittima. Interesse, questo, – continua la Corte – che “trascende gli esiti decisori quoad poenam della sentenza di cui all'articolo 444 c.p.p. per estendersi ai profili di natura esecutiva connessi al passaggio in giudicato della sentenza”.
- http://static.ilsole24ore.com/Corte di cassazione - Sentenza n. 40836 del 18 novembre
- CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 249 DELL'8 LUGLIO 2010
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