L'agevolazione prima casa decade se non si cambia residenza

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Materia delle sentenze n. 148/2/2013 e 169/1/2013 della Commissione tributaria regionale Liguria è il bonus prima casa e il trasferimento della residenza entro i diciotto mesi per godere dell'agevolazione.

Nel primo caso il Fisco provvede al recupero della differenza nei confronti di un'acquirente di tre quarti di un immobile che non riesce a trasferire la propria residenza entro i diciotto mesi successivi alla data d'acquisto a causa di diverbi con i coeredi. Per i giudici solo un impedimento oggettivo non prevedibile e inevitabile, tale da ostacolare la realizzazione di quanto dichiarato dalla contribuente al notaio, potrebbe motivare il ritardo nel cambio di residenza.

Non è ritenuta così la situazione in esame, visto che l'acquirente al momento dell'acquisto era a conoscenza delle questioni gravanti sull'immobile. Non è accolta neanche la motivazione addotta sulla decadenza del recupero, visto che il Fisco può intervenire solo dopo il decorso dei diciotto mesi.

La seconda sentenza (n. 169/1/2013) revoca invece l'Iva agevolata su un immobile in costruzione. L'acquirente, visti i ritardi nella consegna, non aveva potuto provvedere al trasferimento di residenza visto il mancato rispetto della tempistica di consegna concordata con la ditta appaltatrice.

La Commissione sottolinea come i benefici fiscali spettino provvisoriamente sulla base di quanto dichiarato al momento dell'acquisto, ma che poi debbano essere conservati con il tempestivo cambio di residenza. Nel caso in esame alla contribuente non resta che far rivalsa sulla ditta appaltatrice per il danno subito.
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