L'Agenzia viaggi è sempre responsabile
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 dicembre 2009
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I giudici di Cassazione, con sentenza n. 24044 del 13 novembre 2009, hanno rigettato il ricorso presentato da un'agenzia viaggi avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Milano l'aveva condannata al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti da un cliente che aveva subito un infortunio nel corso di un’escursione da lei organizzata.
La Corte di legittimità ha infatti ricordato come, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995 - emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Codice del Consumo - l’organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico “è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi”.
La Corte di legittimità ha infatti ricordato come, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995 - emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Codice del Consumo - l’organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico “è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi”.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 12 – Il tour operator paga l'infortunio – Russo
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