L’agenzia delle Entrate su eventi sismici ed ex “minimi” esclusi dagli studi di settore
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 03 ottobre 2013
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In una circolare agenziale del 19 settembre, la n. 30/2013, formulata con quesiti e risposte, due chiarimenti interessano i soggetti tenuti ad osservare la presentazione del modello degli studi di settore, per il periodo d’imposta 2012.
Si tratta di contribuenti residenti nei territori del sisma di maggio 2012 e contribuenti ex “minimi”.
Nell’uno e nell’altro caso, la circolare chiarisce che ci si può considerare come in un periodo di non normale svolgimento dell’attività d’impresa (*).
Perciò, i primi non sono accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore e sono esonerati dalla presentazione; i secondi possono, per il 2012, non compilare il quadro T-Congiuntura Economica e riportare la situazione soggettiva nelle annotazioni di Gerico 2013.
AMBITO SOGGETTIVO.
1. Contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012 che hanno riportato danni ai locali destinati all’attività d’impresa o all’attività di lavoro autonomo che li rendono inidonei all’uso o danni alle scorte di magazzino che sospendono in modo prolungato la produzione (paragrafo 8. EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 – PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ).
2. Contribuenti che hanno cessato di avvalersi del regime dei “minimi” previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 (paragrafo 2. COMPILAZIONE QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA). Ai fini della corretta applicazione dei correttivi “crisi”, in fase di compilazione del quadro T i contribuenti esercenti attività d’impresa che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, dovrebbero fornire i dati contabili da indicare nel predetto quadro senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.
Sugli ex “minimi” la circolare n. 30/E/2013 spiega le ragioni dell’esonero dalla compilazione del quadro T, dovuta alle difficoltà di determinazione degli importi da indicarvi, per via dei ridotti obblighi contabili cui questi contribuenti erano sottoposti nel precedente regime, il che determina di fatto l’impossibilità di risalire ai dati richiesti dal quadro. Per avvalersi dei correttivi anticrisi (DM 23 maggio 2013), la circolare precisa che gli ex minimi interessati potranno, di conseguenza, fornire le indicazioni in merito al comportamento adottato utilizzando la sezione relativa alle annotazioni di GERICO 2013.
Infine, il testo agenziale dedica spazio ai contribuenti che durante il periodo d’imposta 2012 abbiano modificato in modo rilevante l’attività imprenditoriale prevalente esercitata. In questa terza circostanza (articolo 1, comma 19, Legge n. 296/2006) (**), in sede di presentazione del modello degli studi, questi soggetti dovranno però specificare, nella sezione “Note aggiuntive” di Gerico, la circostanza che ha consentito di ricondurre la situazione dell’impresa a una causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore.
ATTENZIONE: se le due attività - quella cessata e quella iniziata - sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore, la modifica dell’attività esercitata intervenuta in corso d’anno non è, allora, da considerare una causa di esclusione.
PERIODO di NON NORMALE SVOLGIMENTO dell’ATTIVITA’ d’IMPRESA.
La circolare n. 30/E/2013 considera non normale svolgimento dell’attività d’impresa:
a) il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio: perché la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore; perché non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività; perché è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
d) il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
f) la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività – 46.32.20 – compreso nello studio di settore VM21E) e da maggio in poi in quella di “Trasporto con taxi” (codice attività – 49.32.10 – compreso nello studio di settore VG72A). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore;
g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.
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Nota (*) - Il comma 4, dell’articolo 10, della legge n. 146 del 1998 prevede che gli studi di settore non si applichino ai contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Nota (**) - Articolo 1, comma 19, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2007, S.O. n. 7): “Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.”.
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QUADRO DELLE NORME
QUADRO DELLE NORME
LEGGE N. 296 DEL 27 DICEMBRE 2006
LEGGE N. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007
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