L'affidamento della casa coniugale deve guardare all'interesse dei figli

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Con sentenza n. 23591 del 22 novembre 2010 la Corte di cassazione ha stabilito, con riferimento al diritto di famiglia, che preferibilmente l'assegnazione della casa familiare spetta al coniuge a cui vengono affidati i figli; ma tale criterio non deve essere considerato assoluto ed automatico fungendo solo da orientamento per il magistrato nel decidere circa l’assegnazione.

E' pacifico che la sua applicazione deve rimanere agganciata alla valutazione dell'interesse dei figli affidati a risiedere nella casa familiare assicurando la loro permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti. In virtù di tale principio l'assegnazione non può avvenire a favore del coniuge che non risulta affidatario solo perchè, date le alte spese di gestione dell'abitazione, ne deriverebbe un depauperamento dell'asse ereditario.

In conclusione gli ermellini hanno sostenuto che “gli interessi di natura strettamente economica dei coniugi ovvero degli stessi figli assumono rilievo nella misura in cui non prevalgano, comportandone sacrificio, sulle esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico”.

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