L’acquisizione irrituale non determina necessariamente la nullità dell’atto impositivo

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17051 depositata il 5 ottobre 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto l’opposizione avanzata da un professionista avverso l’acquisizione operata da parte delle Fiamme Gialle con riferimento alle movimentazioni bancarie di un proprio conto corrente e sulla cui base era poi scattato un accertamento fiscale.

Il contribuente, in particolare, aveva lamentato l’irritualità della citata acquisizione asserendo che la stessa era stata disposta senza l'autorizzazione del comandante regionale della Guardia di Finanza ed in violazione, quindi, della propria privacy. Ne doveva discendere – a detta del ricorrente – la nullità dell’atto impositivo che ne era conseguito.

Di diverso avviso la Suprema corte, la quale ha sottolineato come la nullità dell’atto impositivo possa, in realtà, discendere solamente dalle acquisizioni “irrituali” che siano lesive di diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali, tuttavia, non sarebbe ricompresa la tutela della riservatezza delle informazioni personali.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 - La Gdf può acquisire carte senza nulla osta – A.I.

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