L’accordo aziendale non elimina la richiesta

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Una tra le risposte fornite dal Lavoro e dalla Covip al “Tfr videoforum” del 25 maggio scorso è che il lavoratore che sottoscrive un accordo – l’articolo 3 del Dlgs 252/05 permette l’istituzione di fondi mediante contratti e accordi individuali plurimi (senza il filtro delle rappresentanze sindacali) o collettivi, anche aziendali - direttamente con il datore, per la scelta di un fondo pensione cui far confluire il Tfr maturando è, in ogni caso, tenuto alla compilazione dei moduli di adesione Tfr1 o Tfr2, pena l’inefficacia dell’accordo stesso.

Sull’argomento, spiegazioni interpretative sono state fornite anche dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nel principio n. 8 del 4 giugno 2007, dove viene proposta un’ipotesi innovativa: il regolamento aziendale, un atto unilaterale i cui effetti toccano tutti i dipendenti. Il datore decide, facoltativamente, di attivare una forma pensionistica complementare su base collettiva. Essendo un atto che rappresenta la volontà di un solo soggetto, può contenere unicamente previsioni che rappresentano condizioni di miglior favore per i destinatari, i quali sono comunque tenuti, anche in questo caso, alla compilazione del modulo per la scelta.

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