La valutazione di impatto ambientale riguarda tutti i centri commerciali
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 29 ottobre 2013
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 251 del 28 ottobre 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della Legge della Regione Veneto n. 50/2012 concernente “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni.
La norma censurata è quella ai sensi della quale le grandi strutture di vendita, aventi superficie di vendita superiore agli 8.000 metri quadrati, sono assoggettate alla valutazione d’impatto ambientale (VIA), mentre le strutture aventi superficie di vendita compresa tra i 2.501 e gli 8.000 metri quadrati sono assoggettate alla procedura di verifica o screening.
La Consulta ha, in particolare, evidenziato che la disposizione regionale impugnata si riferisce a una categoria di esercizi commerciali, quella delle grandi strutture di vendita, diversa da quella utilizzata dal legislatore statale secondo cui i centri commerciali sono definiti come strutture di vendita di medie e grandi dimensioni. E secondo il legislatore statale le medesime procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità devono riguardare tutti i “centri commerciali”.
“Posto che la disciplina della VIA rientra senza alcun dubbio nella tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato”, la disposizione regionale impugnata – si evidenzia nel testo della sentenza - discostandosi da quanto previsto dal D.lgs. n. 152 del 2006, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), è da ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Costituzione.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Shopping center sempre con la «Via» - Maciocchi
- ItaliaOggi, p. 44 – La Via vale per i centri commerciali non per le grandi strutture di vendita - Bombi
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