La transazione nell'interesse del minore va autorizzata dal giudice tutelare
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 26 aprile 2010
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 8720 del 2010, si è pronunciata in una vicenda in cui, a seguito di un sinistro in cui era stato coinvolto un minore, il padre di quest'ultimo, senza l'intervento della madre, aveva concluso da solo un patto transattivo con i soggetti tenuti al risarcimento. Da qui la richiesta di annullamento di tale atto da parte degli eredi dei minore.
Mentre la Corte di appello adita aveva ritenuto la transazione valida in quanto atto di ordinaria amministrazione e diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, i giudici di legittimità hanno ribaltato detta posizione spiegando come, ogni volta che, come nella vicenda in esame, la transazione riguardi un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato, sia, per contro, necessaria l'autorizzazione dell'organo tutelare.
Mentre la Corte di appello adita aveva ritenuto la transazione valida in quanto atto di ordinaria amministrazione e diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, i giudici di legittimità hanno ribaltato detta posizione spiegando come, ogni volta che, come nella vicenda in esame, la transazione riguardi un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato, sia, per contro, necessaria l'autorizzazione dell'organo tutelare.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 12 - Il giudice avalla l'intesa sui danni – Pascasi
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