La stagione delle nuove regole per i paesi “black list” sta per partire
Pubblicato il 18 giugno 2010
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La revisione delle norme sul regolare funzionamento degli scambi tra gli operatori nazionali e quelli residenti in un paese a fiscalità privilegiata entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio 2010.
Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, che definisce le modalità e i termini del nuovo obbligo per contrastare le frodi Iva derivanti dal compimento di operazioni con imprese e professionisti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata (articolo 1, comma 1, del decreto legge 40/2010), sono stati rivisti alcuni dei parametri che regolano gli acquisti e le cessioni di beni, come pure le prestazioni e l’acquisto di servizi con i paesi black list.
Nello specifico, al fine di contrastare i fenomeni di evasione fiscale prevalentemente in campo Iva (frodi carosello), i soggetti passivi devono comunicare telematicamente all'agenzia delle Entrate tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei "paradisi fiscali" individuati con i decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Vanno, pertanto, trasmessi i dati relativi a tutti gli acquisti e le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi, quelle rese e quelle ricevute.
La comunicazione obbligatoria telematica dovrà essere effettuata con cadenza mensile o trimestrale in base al volume delle operazioni.
Il volume d'affari discriminante è fissato in 50mila euro: sotto i 50mila euro la cadenza sarà trimestrale; superato tale limite la comunicazione sarà mensile.
Ciascun soggetto passivo nazionale dovrà indicare il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta. Il problema che può presentarsi, a questo punto, è quello di identificare correttamente le operazioni compiute entro il 30 giugno, che rispetto alle altre sono escluse dall’obbligo di comunicazione. L’obbligo, infatti, scatta per le operazioni compiute dal prossimo 1° luglio. La comunicazione va trasmessa in via telematica alle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. È tenuto alla comunicazione trimestrale anche chi ha iniziato l'attività da meno di quattro trimestri, a meno che, in quelli trascorsi, non abbia superato il limite dei 50mila euro. Quando la soglia viene oltrepassata, dal mese successivo l'adempimento diventa mensile.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 29 – Non si comunica l’operazione chiusa il 30 giugno – Giuliani
- http://www.governo.it/decreto legge n. 40 del 2010
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