La sostanza prevale sulla forma e il diritto alla detrazione è salvo

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Con sentenza n. 10819 del 2010, la Corte di Cassazione applica un principio di diritto già fissato in sede comunitaria dalla Corte di giustizia europea (sentenza C-95/07 Ecotrade), nell’ammettere l’esigenza di riconoscere, comunque, il diritto alla detrazione d’imposta nei casi in cui siano stati rispettati gli obblighi sostanziali previsti dalla normativa Iva, anche se alcuni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi.

Una delle massime della citata sentenza comunitaria è proprio quella che afferma che: “l’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro in applicazione dell’art. 18, n. 1, lett. d), della sesta direttiva non può privarlo del suo diritto a detrazione posto che, in forza del principio di neutralità fiscale, la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte dev’essere accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi”.

Sulla base di queste conclusioni, i Supremi giudici, con la recente pronuncia depositata in data 5 maggio, ribadiscono il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e riconoscono, in tal modo, il diritto alla detrazione per il contribuente, che ha rispettato tutti gli obblighi sostanziali di assunzione del debito Iva, anche se si riscontrano delle irregolarità dal punto di vista formale. Infatti, nessuna pretesa potrà essere riconosciuta all’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, nel caso la stessa dovesse procedere con una riqualificazione della natura dell’operazione con conseguente disconoscimento del diritto a detrazione operato con modalità “irrituale”.

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