La sospensione delle rate di mutuo e di leasing ha impatto sul bilancio d’esercizio e ricadute in nota integrativa

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Al fine di favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle Pmi che presentano adeguate prospettive economiche, liquidità sufficiente per superare le maggiori difficoltà e arrivare al momento della ripresa nel miglior modo possibile, l’ABI in data 3 agosto 2009, ha firmato un avviso comune per la moratoria bancaria.

La moratoria prevede la possibilità di intervenire su 4 distinte linee di azione: la sospensione delle rate di mutuo per 12 mesi; la sospensione delle rate di leasing immobiliari per 12 mesi; la sospensione delle rate dei leasing strumentali per 6 mesi; l’allungamento delle formule di auto liquidante (finanziamenti a breve) fino a 270 giorni.

Le imprese che hanno beneficiato di questo periodo di sospensione, durante il quale le banche non possono attuare il recupero dei crediti sospesi, devono ora tenerne in giusta considerazione in sede di chiusura del bilancio d’esercizio.

Nel caso più semplice del mutuo bancario non si hanno impatti diretti sul Conto economico e neanche risvolti fiscali. Sullo Stato patrimoniale, invece, si registrerà un incremento del debito residuo a fine periodo.

Diversa è la situazione nel caso di leasing mobiliare. La dilazione, in questo caso, è di sei mesi. Di conseguenza, le imprese che hanno usufruito della moratoria nel 2009 devono tenerne conto nel bilancio d’esercizio con ricadute nella nota integrativa ed eventualmente anche nella relazione sulla gestione. Le conseguenze di tale azione sono visibili sia nel Conto economico che nello Stato patrimoniale: la sospensione riduce il costo del canone di leasing con riflessi sull’utile d’esercizio e si amplia, di conseguenza, anche la base imponibile fiscale. Inoltre, la moratoria produce riflessi anche nella determinazione dei conti d’ordine per ciò che riguarda il debito residuo sui contratti di leasing (la traslazione fa emergere le rate sospese dopo la scadenza dell’ultima rata originaria).

In nota integrativa, poi, ai sensi dell’articolo 2427 del Codice civile, si devono indicare i debiti di durata residua superiore a cinque anni, con indicazione delle relative garanzie. A tal proposito, si deve ricordare che per effetto della moratoria, il piano di ammortamento subisce un allungamento portando molti mutui a superare il termine quinquennale (inizialmente rispettato). Analogamente, il prospetto di leasing da inserire in nota integrativa deve contenere l’indicazione della moratoria goduta. Nella relazione sulla gestione, invece, si devono riportare informazioni sul rischio finanziario e sulla liquidità.

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