La sola condotta di guida non dimostra l’alterazione del conducente

Pubblicato il



Con sentenza n. 11131 depositata il 16 marzo 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, su ricorso di un conducente, ha disposto l’annullamento con rinvio della pronuncia con cui lo stesso veniva condannato ex art. 187 comma 1 Codice della strada, per aver guidato la propria vettura in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti, con l’aggravante di aver causato un incidente stradale.

La Cassazione in proposito, con la pronuncia in esame, ha innanzitutto respinto la censura del ricorrente circa la mancata osservanza del protocollo operativo previsto per l’accertamento dell’alterazione psicofisica di cui all’art. 187 Codice della strada (che nella versione al momento vigente, contemplava anche l’analisi del sangue, oltre all’espletato esame delle urine).

Ha infatti precisato la Suprema Corte – come in parte rammentato dallo stesso ricorrente – che ormai da tempo la giurisprudenza è concorde nel prescrivere in tali casi, la sola associazione di accertamenti biologici, a dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia invece necessario espletare un’analisi su campioni di diversi liquidi biologici, né effettuare una visita medica.

La Cassazione ha poi ritenuto fondato, viceversa – e sulla base di ciò ha disposto l’annullamento dell’impugnata sentenza – l’ulteriore rilievo del ricorrente secondo cui i “dati sintomatici” da cui dedurre lo stato di alterazione, non possono essere rappresentati, come nel caso di specie, dalla sola condotta di guida dell’imputato. Più precisamente, detta condotta, ben potrebbe assumere valenza dimostrativa, solo se non ragionevolmente spiegabile con causali alternative allo stato di alterazione.

E nel caso di specie – ha rilevato la Corte di legittimità – l’invasione della corsia opposta da parte del conducente, in un tratto curvilineo, con fondo sdrucciolevole e durante una nevicata, ben poteva trovare spiegazione, piuttosto che nello stato di alterazione, nella mera imperizia od imprudenza alla guida.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 47 - Guida sotto droga: sintomi inequivocabili - Caprino

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito