La sola assistenza in sede sindacale rende la conciliazione inoppugnabile
Pubblicato il 13 luglio 2021
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Le rinunce e le transazioni ex art. 2113, Codice Civile, aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, cosicché il lavoratore possa essere in condizioni di conoscere a quale diritto rinunci e in quale misura.
L’assunto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza 9 giugno 2021, n. 16154, su ricorso del lavoratore avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva dichiarato improcedibili le doglianze del prestatore, volte al ricalcolo delle somme dovutegli a titolo di incentivo all’esodo ed a titolo di risarcimento del danno, in quanto oggetto di verbale di conciliazione in sede sindacale.
Già la Corte territoriale aveva escluso la nullità della conciliazione, ancorché il rappresentante sindacale non era nemmeno conosciuto al lavoratore, non essendo stata dimostrata la mancata assistenza in sede di accordo.
Il ricorrente denunciava l’errata applicazione degli artt. 410, 411, Cod. Proc. Civ, e dell’art. 2113, Cod. Civile, per aver la Corte territoriale ritenuto valido l’accordo conciliativo sottoscritto giacché fosse caratterizzato dalla “sola” presenza del rappresentante sindacale non conosciuto, precedentemente, dal prestatore di lavoro e, dunque, l’atto transattivo si sarebbe realizzato in assenza dei requisiti di tutela effettiva tipici degli accordi conciliativi in sede protetta.
Secondo gli Ermellini, l’essenzialità dell’assistenza effettiva del rappresentante sindacale è da ritenersi sufficiente allorquando il rappresentante sindacale sia “idoneo” a prestare in sede conciliativa l’assistenza prevista dalla legge. In particolare, la compresenza del predetto soggetto e del lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l’adeguata assistenza in assenza di alcuna tempestiva deduzione, né di prova che il rappresentante sindacale, seppur presente, non abbia portato l’assistenza di sorta.
Quanto all’oggetto dell’accordo transattivo, si rammenta che tra gli elementi essenziali del negozio vi è la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista (c.d. res dubia) nonché la stipula di un nuovo regolamento di interessi che, tramite reciproche concessioni, si sostituisce al precedente rapporto giuridico cui si connetteva la lite o il pericolo di lite.
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