La rinuncia all’usufrutto non provoca la decadenza dall’agevolazione prima casa

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Con ordinanza n. 22244 del 7 dicembre 2012, la Corte di cassazione ha precisato come la rinuncia all'usufrutto, non potendo essere qualificata come atto traslativo, non produce, di per sé, la decadenza dall'agevolazione "prima casa".

Ed infatti – precisa la Corte – anche le norme prevedenti le agevolazioni di che trattasi non annoverano tra le ipotesi decadenziali la rinuncia all'usufrutto”.

In realtà, la detta rinuncia costituisce un atto abdicativo, a cui consegue l’estinzione del diritto, “ancor quando allo stesso, poi, consegua la riespansione del diritto del proprietario, in tutte le pertinenti facoltà”.
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  • ItaliaOggi, p. 24 – La rinuncia all’usufrutto non sterelizza i benefici - Alberici

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