La riduzione ex lege 147/2013 va applicata al premio INAIL al netto di altre riduzioni
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 03 febbraio 2015
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La Fondazione Studi dei CdL, con parere n. 1 del 2 febbraio 2015, ha affrontato una questione relativa al calcolo del premio INAIL e, più in particolare, alla coesistenza della riduzione artigiani (7,99%) e della riduzione Legge n. 147/2013, per valutare se quest’ultimo beneficio debba essere applicato al lordo o al netto delle altre riduzioni.
Chiarisce la Fondazione che, come specificato nella circolare INAIL n. 25/2014, la riduzione ex lege n. 147/2013 deve essere sempre applicata al premio, al netto di tutte le altre riduzioni, agevolazioni e sconti e prima dell’applicazione dell’addizionale Fondo amianto.
Quindi, è in questo senso che devono essere letti gli esempi riportati nella guida Autoliquidazione 2014/2015 Premi e contributi associativi, ed è in questo senso che funziona il calcolo del software ALPI.
Pertanto, in presenza di sconti con codice tipo sconto 1, 3, 6 e 7, riduzione artigiani Legge n. 296/2006, art. 1, c. 780-781 e riduzione Legge 147/2013 occorre:
- determinare l’importo delle retribuzioni da base per il calcolo del premio (retribuzioni totali riportate nel campo A della dichiarazione delle retribuzioni, meno le quote di retribuzioni parzialmente esenti del campo B);
- calcolare il premio moltiplicando le retribuzioni per il tasso applicato;
- sottrarre l’importo degli sconti 1, 3, 6, 7 e l’importo della riduzione artigiani;
- calcolare sul premio, al netto degli sconti e della riduzione artigiani, la riduzione Legge 147/2013.
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