La remissione di querela estingue il reato anche nel corso del giudizio di legittimità
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 09 febbraio 2010
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E' stata annullata dalla Cassazione, sentenza n. 46962 del 2 dicembre 2009, la condanna per ingiuria impartita dai giudici di merito nei confronti di un preside che, per punire esemplarmente l'alunno che aveva rotto la tavoletta di un water, gliel'aveva posta a tracolla alla presenza della maestra e di due bidelli. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato l'estinzione del reato di specie per remissione di querela.
“La remissione di querela” – conclude la Corte - “intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto”.
“La remissione di querela” – conclude la Corte - “intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto”.
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