La regolarità contributiva guarda alle tasse

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In prossimità della scadenza, al 30 aprile, del termine di presentazione del Durc, la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con la circolare n. 4 del 27 aprile 2009, offre una disamina sui riflessi fiscali del Documento di regolarità contributiva che mette in risalto l’incongruenza di una norma che subordina un beneficio fiscale alla regolarità contributiva e non fiscale: cosicché il datore di lavoro matura il diritto al beneficio fiscale anche se non in regola con il pagamento delle ritenute fiscali. Infatti, la circolare 5/2008 del Lavoro si limita a chiarire che rientrano nei benefici normativi condizionati al possesso del Durc (i benefici fiscali e contributivi da considerare sono quelli fruiti a partire dal 10 luglio 2007) tutte quelle agevolazioni fiscali connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro subordinato. Nel documento la Fondazione, in attesa di un chiarimento delle Entrate, si dice non concorde con l’inclusione del cuneo fiscale tra i benefici condizionati dal Durc, poiché il beneficio fiscale si configura come un trattamento tributario di “eccezione” rispetto alla disciplina ordinaria ma le deduzioni relative al cuneo fiscale rientrano nelle disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile Irap.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Il Durc porta in dote sconti fiscali – Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell’Ordine

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